1. Il contributo determinato ai sensi del precedente articolo 10 viene ridotto
a) del 10%, qualora il/la richiedente condivida la gestione della vita familiare domestica con altre persone maggiorenni. Non sono considerati i figli a carico fino all’età di 26 anni e le persone assunte per l’assistenza;
b) del 15% in caso di due persone conviventi, entrambe beneficiarie della presente prestazione. In caso di tre persone conviventi la percentuale di riduzione è pari al 30%;
c) del 10% qualora un/una familiare usufruisca per il/la richiedente dei permessi giornalieri retribuiti previsti dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche;
d) dei seguenti importi annuali, commisurati al livello di non autosufficienza riconosciuto, qualora il/la richiedente svolga un’attività lavorativa, anche attraverso le convenzioni individuali di inserimento lavorativo o le convenzioni individuali di occupazione lavorativa e tirocini:
- livello 1: 1.050,00 euro;
- livello 2: 1.650,00 euro;
- livello 3: 3.850,00 euro;
- livello 4: 7.050,00 euro.
In caso di lavoro a tempo parziale i suddetti importi sono diminuiti del 50%.