1. La disabilità permanente e la necessità del trasporto sono attestate da un certificato medico rilasciato dal competente servizio specialistico dei Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo, psicologico o psichiatrico) o, in alternativa, da una copia del verbale di visita collegiale di riconoscimento dell’invalidità civile che attesti il fabbisogno di accompagnamento oppure da una copia del certificato di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche.
2. Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione attestante:
a) l’obiettivo del trasporto, i percorsi effettuati, la distanza coperta e la frequenza del trasporto o dell’accompagnamento;
b) la frequenza dei servizi sanitari e sociali o le giornate di lavoro effettivamente prestate;
c) l’eventuale orario delle lezioni scolastiche e universitarie;
d) la spesa sostenuta (fattura quietanzata).
3. La prescrizione di terapie e cure deve essere certificata da medici specialisti dei presidi ospedalieri o dei servizi di riabilitazione.
4. In caso di terapie e cure fuori provincia, l’impossibilità di usufruire della prestazione nella provincia di Bolzano deve essere attestata da un certificato medico.