1. Il contributo è calcolato in base agli importi di cui al comma 2, detratte le riduzioni di cui al successivo articolo 11. L’importo del contributo è determinato inoltre ai sensi dell’articolo 25, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
2. Il contributo si compone di:
a) un importo annuale differenziato in base al livello di non autosufficienza riconosciuto:
- livello 1: 9.500,00 euro;
- livello 2: 16.700,00 euro;
- livello 3: 23.750,00 euro;
- livello 4: 30.850,00 euro;
b) un importo annuale concesso se sussiste la necessità della presenza continua, nelle 24 ore, di un/una assistente, differenziato in base al livello di non autosufficienza riconosciuto:
- livello 1: 2.380,00 euro;
- livello 2: 2.380,00 euro;
- livello 3: 4.750,00 euro;
- livello 4: 7.120,00 euro;
c) un importo annuale per il fabbisogno di sorveglianza notturna attiva, differenziato in base al livello di non autosufficienza riconosciuto:
- livello 3: 4.750,00 euro;
- livello 4: 4.750,00 euro;
d) un importo annuale pari al massimo a 1.200,00 euro a copertura delle spese per un supporto esterno per la pianifica-zione e l’organizzazione dell’assistenza tramite un fornitore privato, diverso dall’amministratore/ amministratrice di sostegno che abbia per decreto di nomina tali compiti.