1. L’assemblea generale può deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti. Salvo lo scioglimento dell’associazione secondo l’articolo 18, , le delibere sono sempre approvate con maggioranza semplice dei votanti. Le deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche quelli assenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto di quelli nulli e delle astensioni.
2. L’assemblea generale elegge su proposta del presidente due scrutatori. Le decisioni dell’assemblea generale devono essere scritte in un protocollo, che nella seduta successiva dell’assemblea generale deve essere approvato e sottoscritto dal presidente e dal cassiere.
3. La votazione è pubblica, tranne se almeno da un socio è richiesta la votazione segreta.