1. Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi ed uno supplente. I membri del collegio sindacale possono essere anche non soci dell’associazione, in questo caso non hanno diritto di voto. Il collegio sindacale elegge tra i componenti un presidente. I membri del collegio sindacale non possono contemporaneamente essere membri del consiglio direttivo.
2. In caso di morte o dimissione di un membro del collegio sindacale, al suo posto subentra per la rimanente durata della carica del collegio sindacale il membro supplente.
3. Il collegio sindacale controlla la gestione e il bilancio dell’associazione. I membri del collegio sindacale possono in qualsiasi momento procedere, - anche singolarmente - ad ispezione e controlli sulla documentazione dell’associazione.
4. In particolare il collegio sindacale deve esaminare le liquidazioni semestrali e farne rapporto all’assemblea generale. Inoltre esso deve controllare, che il consiglio direttivo rispetti le disposizioni dello statuto dell’associazione.
5. Gli accertamenti riscontrati e le deliberazioni del collegio sindacale devono essere scritti in un protocollo e firmati dal presidente.