1. Socio dell’associazione può diventare ogni impresa agricola che ha la sua attività sul territorio citata nell’articolo 1. Minorenni, interdetti e persone giuridiche possono diventare soci tramite il loro rappresentante legale.
2. Diventare soci si può:
• partecipando all’assemblea generale di fondazione dell’ associazione oppure
• presentando una richiesta scritta di adesione, firmata personalmente con la dichiarazione di osservare lo statuto e
• la delibera di ammissione del consiglio direttivo.
3. Se la domanda di ammissione viene respinta dal consiglio direttivo, l’interessato può fare ricorso entro 30 giorni all’assemblea generale, la quale decide definitivamente. Il rifiuto di ammissione deve essere motivato per iscritto dal consiglio direttivo.
4. Il consiglio direttivo può fissare una quota di adesione, che è uguale per tutti i soci e non può superare 100,00 Euro a socio.
5. In caso di successione giuridica o successione testamentaria la persona subentrante può assumere la posizione del predecessore, però deve firmare la dichiarazione di adesione con l’obbligo dell’osservanza dello statuto dell’associazione.
6. L’adesione termina con:
a) il recesso volontario con disdetta scritta;
b) l’esclusione deliberata dal consiglio direttivo o dell’assemblea generale;
c) il rifiuto della stima degli animali;
d) la morte del socio;
e) lo scioglimento dell’azienda agricola oppure per la cessazione dell’allevamento di bestiame.
7. Ogni socio deve recedere dall’associazione con una comunicazione scritta al presidente dell’associazione almeno 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo. Il socio uscente resta vincolato per tutti gli obblighi assunti e fruisce di tutti i diritti secondo lo statuto fino alla fine dell’anno assicurativo.
8. Un socio può essere escluso quando:
a) non provvede al pagamento delle somme dovute all’associazione, nonostante gli sia stata fatta presente per iscritto la necessità di adempiere ai suoi obblighi entro un certo termine;
b) è colpevole di un atteggiamento non compatibile con gli interessi dell’associazione;
c) non osserva lo statuto, le delibere dell’assemblea generale e del consiglio direttivo;
d) non osserva le disposizioni di polizia veterinaria.
9. Il socio escluso può fare ricorso per iscritto all’assemblea generale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere compreso nell’ordine del giorno dell’assemblea generale successiva. L’esclusione decisa dal consiglio direttivo deve essere confermata nel caso di un ricorso, con voto segreto da almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto dell’assemblea generale. Se questa maggioranza non è raggiunta, l’esclusione del socio è nulla.
10. Il socio uscente o escluso ha diritto al rimborso della sua quota di adesione.