1. L’assemblea generale deve essere convocata almeno una volta entro un mese dalla fine dell’anno assicurativo, la quale approva l’annuale bilancio di fine anno.L’assemblea generale definisce l’anno assicurativo, che dura un periodo massimo di 12 mesi e finisce al più presto al 31 ottobre e al più tardi al 31 dicembre.
2. Il presidente deve inoltre convocare l’assemblea generale, quando il consiglio direttivo o il consiglio di sorveglianza lo ritiene necessario, nonché quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci indicandone i motivi. In tal caso l’assemblea generale deve essere convocata entro 7 giorni e deve aver luogo entro 30 giorni.
3. La convocazione dell’assemblea generale deve avvenire almeno 7 giorni prima comunicando il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
4. I soci hanno il diritto di chiedere, che nell’ordine del giorno sia inserito qualsiasi oggetto attinente la direzione dell’associazione. Tale richiesta deve però essere comunicata al consiglio direttivo almeno 7 giorni prima dell’assemblea generale e sottoscritte da almeno un quinto dei soci.
5. L’assemblea generale è presieduta dalla persona che l’ha convocata o da un socio a tal fine eletto.