1. L’assemblea generale è costituita dai soci dell’associazione.
2. L’assemblea generale è responsabile per:
a) l’elezione del presidente e il suo rappresentante, il direttivo, la commissione per la stima, il consiglio di sorveglianza con il suo presidente ed il cassiere. L’elezione degli organi dell’associazione deve avvenire almeno ogni 5 anni.
Il cassiere, i membri della commissione di stima e i membri del consiglio di sorveglianza possono anche non essere soci dell’associazione.
b) l’approvazione del bilancio;
c) gli onorari o i compensi per gli organi dell’associazione;
d) la deliberazione su quanto sottoposto a sua decisione dal consiglio direttivo o dal consiglio di sorveglianza;
e) la modifica o integrazioni dello statuto nel quadro delle richieste minime dello statuto modello deliberato dalla Giunta provinciale. Queste devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla approvazione da parte dell’assemblea generale, alla Ripartizione provinciale dell’Agricoltura e diventano efficaci, se la Ripartizione provinciale all’Agricoltura non le reclama o non richieda chiarimenti nel termine di 30 giorni dalla data del loro ricevimento.
f) lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.