1. L’assemblea generale elegge almeno due persone che eseguono assieme la stima degli animali. Questi possono anche essere non soci dell’associazione, però senza diritto di voto. Se le persone che eseguono la stima sono soci dell’associazione possono essere contemporaneamente anche membri del collegio direttivo.
2. Se l’associazione non esegue la stima, poiché definisce la stima in base ad una tabella elaborata dalla Ripartizione provinciale all’Agricoltura, non c’è bisogno della commissione degli stimatori.