(1) Dopo il comma 1/ter dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/quater. Sono inoltre considerati luoghi sensibili ai sensi del comma 1/bis tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza.”