(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. L’Azienda Sanitaria esercita le attività di medicina legale mediante il servizio di medicina legale.
2. Il servizio di medicina legale svolge in particolare le seguenti funzioni: