(1) L’articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7 (Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici)
1. L’Azienda Sanitaria può assegnare un premio differenziato mensile di operosità, quale incentivo alla terapia occupazionale e comportamentale, alle persone assistite dai servizi psichiatrici che svolgono attività ergoterapeutiche presso le strutture dell’Azienda o presso associazioni ed altre organizzazioni senza scopo di lucro. La Giunta provinciale fissa l’entità dei premi di operosità e i tipi di attività per i quali i premi possono essere concessi.”