(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 5/bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis Per la concessione dell’autorizzazione all’esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi.”