(1) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “; la presente lettera non si applica al personale sanitario”.
(2) Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserita la seguente lettera:
“d/bis) sono consentite, senza autorizzazione e senza limite di reddito, le locazioni private di camere e appartamenti e le locazioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7;”.
(3) Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:
“Art. 22/bis (Riconoscimenti per il personale)
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1 possono sostenere spese per manifestazioni e per regali quali segni di riconoscimento in favore del personale distintosi per particolari meriti o collocato a riposo dopo attività di servizio pluriennale. Sono ammesse anche spese connesse alla conclusione di corsi di formazione svolti dalle amministrazioni.
2. Il comma 1 trova applicazione con l’entrata in vigore della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.”
(4) Nell’elenco degli articoli nel comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserita la dizione “22/bis”.