(1) Il personale eletto in un consiglio comunale ha diritto di assentarsi dal servizio per poter partecipare alle sedute del consiglio, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo ove si svolgono le sedute. I presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese; i consiglieri comunali di tutti i comuni per un massimo di due ore per ogni seduta di consiglio.