(1) Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto dal codice di procedura civile, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia al collegio di conciliazione di cui all’articolo 23, in funzione di collegio arbitrale, anche tramite l’organizzazione sindacale alla quale il personale aderisce o abbia conferito mandato.
(2) La relativa richiesta può essere presentata nel corso del tentativo di conciliazione ed è inserita nel verbale; essa può essere inoltre presentata mediante successiva richiesta da depositare presso la sede del collegio arbitrale.
(3) La richiesta di cui al comma 2 deve contenere la precisa pretesa, nonché le altre indicazioni previste al comma 6 dell’Art. 23 .
(4) Il collegio arbitrale può determinare un termine per la presentazione di documenti o mezzi istruttori da parte dei contendenti ed ordinare all’amministrazione il deposito della documentazione ritenuta necessaria ai fini della pronuncia del lodo arbitrale.
(5) Il collegio emette il lodo arbitrale entro due mesi dalla chiusura dell’istruttoria. Se il lodo non è emesso entro sei mesi dal deposito della richiesta di cui al comma 2, può essere adita l’autorità giudiziaria.
(6) Al/Alla presidente del collegio arbitrale e al suo sostituto/alla sua sostituta spetta un adeguato compenso da stabilirsi dalla Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.