(1) Ai fini del contenimento delle spese e per garantire un trattamento economico possibilmente uniforme, il personale degli enti dipendenti dalla Provincia può essere trasferito, salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 16 (, all’Amministrazione provinciale, ferma rimanendo la sua dipendenza funzionale dal rispettivo ente, al quale è messo a disposizione.