(1) L’Amministrazione provinciale provvede alla formazione, all’aggiornamento, alla qualificazione e alla riqualificazione del personale provinciale. Tali iniziative di formazione e aggiornamento supportano i percorsi di carriera del personale e assicurano il costante adeguamento delle competenze ai nuovi obiettivi strategici e gestionali dell’amministrazione.
(2) Le modalità di partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate dall’Amministrazione provinciale o da enti esterni alla stessa sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale. Nella contrattazione di comparto possono essere previsti criteri generali in materia.
(3) Il personale dipendente di uno degli enti aderenti all’accordo intercompartimentale può, previa disponibilità, partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate dall’Amministrazione provinciale e dagli altri enti.