(1) Nei confronti del personale degli enti di cui all’articolo 1 continua ad applicarsi la disciplina stabilita dai contratti collettivi provinciali in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto.
(2) Al personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria della Provincia può essere anticipato il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato, nei limiti della misura spettante ai sensi della vigente normativa provinciale. Tale anticipazione può includere, previo rilascio di regolare procura irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, anche la quota, o parte di essa, di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
(3) Alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, non si provvede per importi lordi fino a 30,00 euro, salvo le compensazioni contabili con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Questa disposizione si applica a tutti i casi di rideterminazione ancora in essere. 64)