(1) La lettera e) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) stabilire che in rappresentanza delle amministrazioni di cui al comma 2 nonché delle società da queste controllate e partecipate, la stessa persona possa ricoprire, negli organi di amministrazione e/o di vigilanza delle medesime, al massimo tre cariche e per non più di tre mandati consecutivi nella stessa società.”