(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3/bis. Per persone ospitate a lungo termine nelle case di riposo e nei centri di degenza e aventi diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo, a carico del fondo per la non autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per l’assegno di cura.“