(1) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è inserito il seguente articolo:
“Art. 15/bis (Alienazione o permuta di relitti stradali)
1. Il ricavo dall’alienazione o dalla permuta di terreni costituenti relitti stradali amministrati dal Servizio strade provinciale, deliberata dalla Giunta provinciale, è reimpiegato per l’acquisto di beni di natura analoga, per altri investimenti immobiliari sulla rete stradale d’interesse provinciale o per la manutenzione della stessa.”