(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1/bis:
„1/bis. L’utilizzo del sistema telematico è facoltativo nei seguenti casi:
(2) Il comma 2 dell’articolo 6/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. I soggetti di cui all’articolo 6/bis, comma 3, sono obbligati a utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. Tali autonome procedure di acquisto sono svolte mediante il sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 6/bis, comma 1.”