(1) Il comma 5 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Relativamente all’amministrazione provinciale e agli enti da essa dipendenti, l’organismo di valutazione verifica altresì, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; a tal fine esso compie, in generale, ogni attività relativa al controllo interno, come definito dall’ordinamento vigente.”