1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), dei presenti criteri può essere concessa per un importo minimo di spesa ammissibile di euro 2.500,00 e non può essere comunque superiore al quintuplo dell'ammontare del patrimonio netto della cooperativa beneficiaria, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, eventualmente integrato da aumenti di capitale versati prima della presentazione della domanda. Se la cooperativa ha approvato non più di cinque bilanci dalla sua costituzione, il calcolo del limite massimo può essere riferito al capitale sociale versato al momento della presentazione della domanda, qualora il valore risulti superiore.
2. Il capitale sociale agevolato dovrà essere integralmente versato, non potrà in nessun caso essere distribuito tra i soci e le socie e potrà essere utilizzato per la copertura di eventuali perdite correnti o pregresse, una volta esaurite eventuali riserve o utili, in ragione di non più di un quinto della capitalizzazione agevolata per ogni anno dalla data di concessione del contributo.
3. Per le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a f) dei presenti criteri, l'importo minimo della spesa ammissibile per ogni domanda è fissato in euro 5.000,00; l'importo massimo della spesa ammissibile in un anno è fissato nel decuplo dell'ammontare del patrimonio netto della cooperativa richiedente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, eventualmente integrato da aumenti di capitale versati prima della presentazione della domanda. Se la cooperativa è stata costituita da non più di cinque anni, il limite massimo dell'agevolazione può essere riferito all'ammontare del capitale sociale versato al momento della chiusura dell'ultimo bilancio approvato o al momento della presentazione della domanda, qualora il valore risulti superiore.
4. Nell'arco di tre anni le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a f) dei presenti criteri non possono superare il decuplo dell'ammontare del patrimonio netto della cooperativa richiedente oppure, per cooperative costituite da non più di cinque anni, l'ammontare del capitale sociale versato al momento della sua costituzione o della chiusura dell'ultimo bilancio approvato, qualora il valore risulti superiore; si tiene conto di eventuali aumenti di mezzi propri o di capitale.