1. La liquidazione dei contributi avviene dietro presentazione dei contratti originali ovvero delle fatture originali, munite di regolari quietanze come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e comunitario. Le fatture devono essere intestate alla cooperativa agevolata. Su richiesta motivata della cooperativa, la liquidazione del contributo può avvenire anche in più rate.
2. Nel caso di capitalizzazione iniziale o di aumento di capitale il contributo viene erogato ad avvenuto versamento del capitale e dopo la presentazione della documentazione dell'avvenuto versamento; in caso di aumento di capitale, il versamento deve essere effettuato dopo la presentazione della domanda.
3. La documentazione di spesa deve essere presentata entro 5 anni dall'anno di concessione del contributo.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto e ricalcolato d'ufficio, secondo la percentuale già concessa, in base all'importo della spesa effettivamente sostenuta.
5. Eventuali variazioni del programma delle iniziative ammesse a contributo devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.
6. Nel caso di locazione di immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il contributo può essere liquidato in rate annuali.
6-bis. Per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), può essere concesso un anticipo nella misura del 50 per cento dell'agevolazione concessa, da liquidarsi, nel caso di lavori edili, su presentazione del contratto d'opera o d'appalto, e nei restanti casi su presentazione del contratto di compravendita, dell'ordinazione o di documentazione equivalente e, in ogni caso, su presentazione di fideiussione bancaria per l'importo da anticipare.
7. Limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nel caso di importi di spesa superiori a euro 200.000,00, il contributo può essere liquidato in rate annuali costanti fino al massimo di cinque rate e dietro presentazione di fideiussione bancaria.
8. Il tasso di capitalizzazione utilizzato per il calcolo della rata di contributo è pari al 60 per cento del tasso d'interesse legale.
9. Per le iniziative ammesse ad agevolazione, l'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione può provvedere all'accertamento della loro realizzazione anche mediante sopralluogo.