1. La violazione accertata dalle strutture competenti delle disposizioni in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché delle norme in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro comporta la revoca dell'intera agevolazione.
2. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge, nonché il mancato rispetto, per tutta la durata del vincolo, dei requisiti di legge previsti per la tipologia di cooperativa in ragione della quale le agevolazioni sono state concesse, comporta la revoca dell'agevolazione.
3. La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nell’articolo 5 della legge. Sull'importo dovuto vengono applicati gli interessi legali maturati. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato, viene disposta la riscossione coattiva dell'agevolazione.