(1) Il comma 3 dell’Art. 6/bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “3. Il pagamento in acconto dell'indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiore a 100 metri quadrati ovvero qualora l'indennità superi l'importo di 500,00 euro, salvo casi giustificati.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:
“3. Il decreto viene intavolato presso il competente ufficio del libro fondiario ad istanza del richiedente, da presentarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto stesso.”
(3) Il comma 3 dell’articolo 7/ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Ai soli fini della presente legge le aree destinate all’installazione di impianti di telecomunicazione, di impianti per la produzione di energia nonché di impianti di risalita sono considerate aree destinate ad insediamenti produttivi.”
(4) Il comma 2 dell’articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di interventi di riforma economico-sociale.”
(5) Il comma 5 dell’articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione e di impianti per la produzione di energia, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 1. Se accanto all’attività istituzionale viene svolta anche un’attività produttiva, se ne dovrà tenere conto per la determinazione dell’indennità dovuta per l’imposizione della servitù. Lo stesso vale anche per impianti già attivi il cui esercizio è stato esteso successivamente all’imposizione della servitù per un’attività di tipo produttivo.”
(6) Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione delle indennità per l’imposizione di servitù.”
(7) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Se il terreno è coltivato da un affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, l'indennità viene stimata ai sensi dell'articolo 7/quater e maggiorata con i coefficienti di cui all'articolo 13, comma 1. Dall'indennità così determinata viene detratto in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico un decimo dell'indennità stimata ai sensi dell'articolo 7/quater per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima del deposito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, fino ad un massimo di 10 anni.”
(8) Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:
“1. Gli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state acquistate dall'espropriante su richiesta del proprietario in forza dell'articolo 3, comma 5, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.”