In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

Visualizza documento intero

Art. 9 (Modifica del Capo IX della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Il comma 9 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. Il trasferimento della sede dell'azienda agricola oppure di fabbricati rurali aziendali del maso chiuso dalla zona residenziale in una zona residenziale rurale o nel verde agricolo è ammesso soltanto se ciò è necessario per oggettive esigenze aziendali dell'azienda effettivamente coltivata che non possono essere soddisfatte con l'ammodernamento o l’ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale o dal piano attuativo. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale rurale per oggettive esigenze aziendali sopra specificate. La concessione edilizia è rilasciata dopo aver acquisito il parere vincolante della commissione di cui al comma 29. Tale commissione valuta la sussistenza delle oggettive esigenze aziendali per il trasferimento complessivo o parziale e la nuova ubicazione della sede aziendale o dei fabbricati rurali. La commissione può anche approvare il trasferimento di sedi di masi chiusi nel territorio di un altro comune, purché la maggior parte dei terreni agricoli del maso chiuso siano situati in quest’ultimo comune, l’azienda coltivi gli stessi da almeno dieci anni antecedenti alla presentazione della domanda e la distanza tra l'ubicazione vecchia e quella nuova venga considerata congrua.”

(2) Il comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche è così sostituito:

“10. In caso di trasferimento ai sensi del comma 9 l'utilizzo a fini edificatori dell'area e dei fabbricati della vecchia sede del maso avviene nel rispetto della densità edilizia prevista dal piano urbanistico ed eventualmente delle determinazioni del piano di attuazione o di recupero. Non sono soggetti alla presente prescrizione i fabbricati rurali esistenti al 24 ottobre 1973. È interdetta l'attività agricola nella vecchia sede dell'azienda agricola. Le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e tutela degli insiemi sono comunque da rispettare. Il volume residenziale che può essere realizzato sulla vecchia sede dell'azienda agricola per effetto del trasferimento, sia esso ottenuto mediante nuova costruzione o mediante trasformazione di edifici esistenti non già utilizzati a scopo residenziale, deve essere utilizzato per abitazioni convenzionate. Gli edifici residenziali del maso chiuso esistenti sono soggetti all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'articolo 79, se per il maso chiuso trasferito viene realizzato un edificio residenziale ai sensi del comma 7. La concessione edilizia ai sensi del comma 9 e del presente comma è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il divieto di scioglimento del maso chiuso per 20 anni e l'obbligo di convenzionamento ai sensi del presente comma.”

(3) Dopo il comma 10/ter dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“10/quater. Lo spostamento del fabbricato rurale di un maso chiuso situato in una zona residenziale rurale nell'adiacente verde agricolo è ammesso previo nulla osta della commissione di cui al comma 29. Prima dell'esame della domanda va richiesto il parere della Ripartizione provinciale Beni culturali, dal quale risulti se vi sono motivi di natura storica, artistica o di cultura popolare che depongono contro la demolizione del fabbricato rurale. Se il vecchio fabbricato è già stato posto sotto tutela oppure in base al parere della Ripartizione provinciale Beni culturali risulta degno di essere tutelato e di seguito viene posto sotto tutela, il fabbricato non deve essere demolito. Tale commissione valuta, in considerazione delle unità di bestiame del maso chiuso, la necessità dello spostamento e fissa la nuova ubicazione dell’edificio, tenendo conto del contesto edilizio e paesaggistico. Il vecchio fabbricato rurale deve essere demolito.”

(4) Dopo l’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Le aree non edificate, che non siano necessarie per la gestione dell’esercizio possono essere distaccate prescindendo dal nulla osta.”

(5) L’alinea del comma 13/bis dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“13/bis. Nei seguenti casi può essere autorizzata la ricostruzione ai sensi del comma 13 senza alcun ampliamento dell'edificio in altra sede nel verde agricolo e di edifici esistenti nel verde alpino in altra sede nel verde agricolo o nel verde alpino, comunque nello stesso ambito territoriale nel medesimo comune:”

(6) Il comma 18 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“18. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6 nonché di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di alloggi di servizio nella misura massima complessiva di 160 metri quadrati. La necessità di un'abitazione deve essere accertata dall'ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza di una persona per l'esercizio dell'attività produttiva sopraindicata. Sono considerate aziende ortofloricole ai sensi di questo comma quelle che dispongono di un'area di almeno 5.000 metri quadrati, di cui 500 metri quadrati adibiti a serre con struttura permanente. Il gestore dell'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l'attività di giardiniere ed essere iscritto nell'apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale.”

(7) Il terzultimo periodo del comma 23 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Per la durata di 20 anni non può essere realizzato alcun nuovo fabbricato o opera coperta ad uso aziendale, ad eccezione di tettoie per letamai.”

(8) Il comma 29 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“29. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura e dal sindaco territorialmente competente, che la presiede. La commissione decide considerando le esigenze oggettive di conduzione dell'azienda, di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio. Nel caso di trasferimento della sede di un maso chiuso nel territorio di un altro comune la commissione competente per la vecchia ubicazione rilascia il parere vincolante sulla sussistenza delle oggettive esigenze aziendali, mentre la commissione competente per la nuova sede rilascia il parere vincolante sull’ubicazione. La decisione della commissione ha una validità di cinque anni e sostituisce ogni parere eventualmente previsto dai vincoli paesaggistici per il relativo intervento. La concessione edilizia viene rilasciata previa dichiarazione del richiedente che le esigenze oggettive di conduzione dell’azienda sono rimaste invariate.”

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionArt. 1 (Modifica del Capo I della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 2 (Modifica del Capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 3 (Modifica del Capo III della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 4 (Modifica del Capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 5 (Modifica del Capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,“Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 6 (Modifica del Capo VI della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 7 (Modifica del Capo VII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 8 (Modifica del Capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifica del Capo IX della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 10 (Modifica del Capo X della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della , “Norme in materia di bonifica”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche "non OGM"”)
ActionActionArt. 19 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
ActionActionArt. 20 (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)
ActionActionArt. 21 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, “Liberalizzazione dell'attività commerciale”)
ActionActionArt. 22 (Modifica della , “Disposizioni in materia d’inquinamento acustico”)
ActionActionArt. 23 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 24 (Abrogazione di norme)
ActionAction[Art. 25 (Disposizione finanziaria)  
ActionActionArt. 25/bis (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 26 (Entrata in vigore)
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActiond') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
ActionActione') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
ActionActionf') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico