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j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 13 (Modifica della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”)

(1) L’Art. 35/quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 35/quinquies (Incentivi per l'acquisizione di aree per insediamenti produttivi)

1. Al fine di garantire lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementare la concorrenzialità delle imprese altoatesine e assicurare il mantenimento e lo sviluppo qualitativo del livello occupazionale, la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, può incentivare l'acquisto, in proprietà o mediante leasing, di aree per insediamenti produttivi da parte di imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese stesse.)

2. In merito agli obblighi a carico del beneficiario si applicano le disposizioni della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

3. Alle piccole e medie imprese (PMI) la Giunta provinciale può concedere contributi una tantum o prevedere una riduzione sul prezzo di assegnazione pari al contributo.

4. Alle imprese non rientranti nella categoria di cui al comma 3 possono essere concessi aiuti entro i limiti fissati dalla Commissione europea e previa notifica dello specifico progetto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate, definite tali dalla Giunta provinciale, possono essere concesse maggiorazioni di contributo nei limiti del regime “de minimis”.

6. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario, il contributo è revocato in tutto o in parte e deve essere restituito in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dell’obbligo assunto, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.”

(2) L’articolo 35/septies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 35/septies (Urbanizzazione di zone per insediamenti produttivi)

1. Per l’urbanizzazione delle zone per insediamenti produttivi d’interesse comunale ai sensi dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, la Provincia può concedere ai comuni un finanziamento fino a totale copertura della quota dei costi a loro carico.”

(3) Dopo l’articolo 35/octies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 35/novies (Fondo di rotazione per il finanziamento dell’acquisto e dell’urbanizzazione primaria di aree produttive)

1. E´ istituito un fondo di rotazione per il finanziamento dell’acquisizione nonché dell’urbanizzazione primaria di aree produttive o di aree idonee ad essere destinate a zona produttiva. Con le disponibilità del fondo di rotazione possono essere finanziati anche i costi per l’esproprio degli immobili in seguito alla revoca dell’assegnazione nonché per l’esercizio dell’opzione d’acquisto.

2. Al fondo affluiscono i mezzi finanziari stanziati nei bilanci di previsione della Provincia anche da società da essa partecipate, nonché i rientri dal fondo stesso o da altri fondi.

3. La Giunta provinciale può autorizzare la concessione di un finanziamento senza interessi a favore dei comuni che ne facciano richiesta. L’ammontare del finanziamento sarà determinato in base:

  1. alla determinazione dell’indennità di esproprio delle aree produttive o del giusto prezzo stimato per l’acquisizione delle stesse;
  2. al progetto approvato dei lavori per l’urbanizzazione primaria delle aree.

4. I comuni gestiscono le aree in base alle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e restituiscono alla Provincia gli importi riscossi in seguito alla loro cessione entro 90 giorni dall’avvenuto incasso. Gli importi finanziati, ridotti della quota che viene finanziata a fondo perduto dalla Provincia ai sensi dell’articolo 35/septies, dovranno comunque essere restituiti alla Provincia entro un periodo massimo di 5 anni, salvo proroga in casi particolarmente motivati.

5. La gestione del fondo può essere affidata anche a società partecipate dalla Provincia.”

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