(1) Dopo l’articolo 84 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 84/bis (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nei casi di denuncia di inizio attività o autorizzazione)
1. Nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività od autorizzazione che risultano eseguiti in assenza o in difformità da essa, il sindaco provvede secondo le disposizioni di cui al presente capo.
2. Qualora al comune venga presentata la denuncia di inizio attività di cui all’articolo 132 ed i lavori vengano iniziati prima del termine previsto, il sindaco applica una sanzione pari a euro 1.000,00.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 89 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: “a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile” sono soppresse.
(3) L’articolo 104 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 104 (Infrastruttura per l’informazione territoriale INSPIRE)
1. In attuazione della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, concernente l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), la Giunta provinciale istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale a livello provinciale ed emana direttive che disciplinano anche le condizioni e gli obblighi di interscambio delle informazioni.
2. L’infrastruttura per l’informazione territoriale della Provincia garantisce l'utilizzo condiviso, l'accessibilità e lo scambio di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblica operanti nel territorio provinciale. Detti servizi sono facili da utilizzare, tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori secondo le rispettive competenze istituzionali e sono disponibili per il pubblico via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.“
(4) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Avverso progettazioni, autorizzazioni o l'esecuzione di lavori in contrasto con le disposizioni della presente legge, di regolamenti o con quanto previsto e prescritto dai piani approvati ogni cittadino può ricorrere, non oltre il termine perentorio di 60 giorni dall’inizio dei lavori, alla Giunta provinciale.”