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j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 6 (Modifica del Capo VI della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) L’articolo 55/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 55/bis (Individuazione delle zone di riqualificazione urbanistica)

1. Il comune può individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario nell'interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di riqualificazione urbanistica possono essere individuate all'interno del centro edificato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, devono avere un'estensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e non possono interessare, se non marginalmente ed in quanto necessarie per assicurare l'unitarietà e la funzionalità dell'intervento, le zone di verde agricolo. Possono motivatamente derogare dalla localizzazione ed estensione sopra indicata solo se previste nel Piano Strategico di cui all'articolo 14/bis.

2. Per queste aree deve essere predisposto, nell'interesse pubblico di migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbanizzato, un piano di riqualificazione urbanistica (PRU), che può includere una pluralità di funzioni e gli interventi di riqualificazione urbana possono essere volti ad incentivare la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane, dei siti e dei centri, negli ambiti di riqualificazione con le seguenti finalità:

  1. favorire il riuso delle aree già urbanizzate e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;
  2. favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;
  3. mantenere e incrementare l'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni prevalenti;
  4. garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
  5. riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

3. Sono in ogni caso esclusi:

  1. gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;
  2. gli edifici sottoposti a tutela storico-artistica ai sensi del Codice dei beni culturali.

4. Nell'individuazione di tali zone nel piano urbanistico comunale devono essere definiti:

  1. la densità edilizia territoriale riferita all'intera zona;
  2. le diverse destinazioni d'uso ammesse e quelle prevalenti ai fini degli obiettivi del PRU ed i rapporti minimi e massimi relativi a queste, le altezze ammissibili, le distanze dal confine e dagli edifici;
  3. criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica, architettonica ed ambientale, adatti a garantire in generale la sostenibilità degli interventi."

(2) Dopo l’articolo 55/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 55/ter (Proponenti e contenuto del piano di riqualificazione urbanistica)

1. Il piano di riqualificazione urbanistica (PRU) è predisposto dal comune ovvero presentato al comune da soggetti pubblici o privati, singolarmente o associati tra loro, che, nel caso di proposte avanzate solo da soggetti privati, abbiano la disponibilità di almeno due terzi degli immobili di proprietà privata che siano da sottoporre ad interventi o siano oggetto di modifiche della disciplina urbanistica ed edilizia previste dal PRU.

2. Il piano di riqualificazione urbanistica deve contenere:

  1. gli elaborati previsti dall'articolo 52;
  2. un eventuale atto unilaterale d'obbligo ovvero uno schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:
    1. i rapporti intercorrenti tra i soggetti pubblici o privati e il comune per l'attuazione degli interventi;
    2. il piano finanziario con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
    3. le garanzie di carattere finanziario;
    4. i tempi di realizzazione del piano;
    5. la previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;
  3. un’integrazione alla relazione illustrativa che deve precisare in particolare:
    1. una rappresentazione del piano in termini economici sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori;
    2. il piano finanziario di attuazione;
    3. uno schema per la costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni, nonché la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.

3. In casi nei quali sussista un prevalente interesse sovracomunale o la Provincia disponga di immobili la cui riqualificazione e trasformazione urbanistica e/o valorizzazione patrimoniale sia di preminente rilievo, la Giunta provinciale, di concerto con il comune, può assumere la formazione del Piano di Riqualificazione Urbanistica e la sua approvazione. Ai fini del coordinamento dei procedimenti di formazione ed approvazione e dell'esecuzione del Piano di Riqualificazione Urbanistica, il comune o la Provincia, secondo le rispettive competenze, possono promuovere la formazione di accordi di programma tra di loro e con altri enti pubblici. Per la formazione di tali accordi e per la loro esecuzione possono essere previste forme di partecipazione e coordinamento con i partecipanti agli accordi di esecuzione previsti nel PRU.

4. Per le aree interessate dal Piano di Riqualificazione Urbana il comune stabilisce criteri di perequazione urbanistica che tengono conto dei valori iniziali degli immobili compresi nell'area interessata dal piano al momento di presentazione della proposta di piano di riqualificazione urbana. A tali fini possono essere computate tutte le prestazioni e controprestazioni previste dal PRU, anche tenendo conto dei tempi della sua attuazione e degli oneri finanziari da essi dipendenti. Tali valori e prestazioni vengono determinati dall'ufficio estimo provinciale con riferimento alla data di adozione del PRU ovvero, se in presenza di proposte di privati, alla data della loro presentazione. Qualora il comune partecipi al PRU con suoi immobili, nell'ambito della perequazione non si tiene conto nei suoi confronti degli oneri e contributi ad esso dovuti per legge o delle opere previste a scomputo di essi.

5. Le prestazioni e controprestazioni previste nel PRU possono prevedere anche:

  1. esecuzione di misure compensative di risanamento o di compensazione di danni all'ambiente o al paesaggio;
  2. realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, a carico del privato, necessarie alla sostenibilità dell'intervento proposto;
  3. cessione e/o permuta di immobili e/o diritti reali oppure cessione di diritti edificatori, eventualmente anche compensati da pagamenti in denaro;
  4. indennizzo in denaro;
  5. rinuncia agli oneri di concessione."

(3) Dopo l’articolo 55/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 55/quater (Procedura di formazione e approvazione del Piano di riqualificazione urbanistica d'iniziativa comunale)

1. La proposta di Piano di Riqualificazione Urbanistica (PRU), di cui al comma 1 dell’articolo 55/ter è adottata dalla giunta comunale che, nel caso in cui ritenga che per la sua attuazione occorra promuovere un accordo di programma con altri enti pubblici, incarica il sindaco di promuoverlo, fissando i criteri di formazione e scelta del progetto di PRU, e stabilisce eventuali contenuti specifici richiesti per il PRU, salvo quanto potrà derivare dall'accordo di programma stesso. In tale ultimo caso per la formazione e l'approvazione del PRU, che costituirà allegato del formando accordo di programma, si segue la procedura di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 55/quinquies.

2. La deliberazione non ha valore di adozione del PRU, ma di definizione degli indirizzi per la definitiva formazione di esso e le successive decisioni relative alla sua realizzazione.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 tutti i soggetti interessati possono presentare proposte di PRU per l'intero ambito o le parti di esso che la delibera del comune ammetta possano essere realizzate distintamente.

4. Le proposte di cui al comma 3 debbono contenere i progetti e le altre specificazioni tecniche ed essere corredate dei documenti che il comune stabilirà con la deliberazione di cui al comma 1, al fine di valutare la fattibilità delle proposte di PRU e la capacità tecnica ed economica dei proponenti.

5. La giunta comunale delibera la valutazione finale delle proposte, le pone in ordine di preferenza con adeguate motivazioni e prosegue la negoziazione degli accordi di attuazione del PRU con il proponente o i proponenti del progetto o dei progetti di PRU prescelti.

6. La variante del Piano Urbanistico Comunale avviene secondo l'articolo 21 e il comma 3 dell'articolo 55 bis.

7. I PRU sono adottati ed approvati secondo il procedimento e con gli effetti dei piani di cui all'articolo 32, fatta salva l’approvazione da parte del consiglio comunale.

8. Qualora la proposta di riqualificazione urbana preveda la cessione di proprietà pubblica, l'esecuzione del progetto risultante dal PRU, inclusa la cessione delle aree interessate, dovrà essere sottoposta a procedura ad evidenza pubblica. L'aggiudicatario della gara subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal PRU.'"

(4) Dopo l'articolo 55/quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

'Art. 55/quinquies (Procedura di formazione e approvazione del Piano di riqualificazione urbanistica d'iniziativa provinciale o privata)

1. II presidente della Provincia e/o il privato proponente, anche in assenza della preventiva individuazione delle aree di riqualificazione urbanistica prevista dall’articolo 55/bis, comma 1, promuovono un accordo di programma per la riqualificazione urbana mediante la presentazione di un'ipotesi di proposta depositata presso il comune.

2. A seguito della presentazione dell'ipotesi di proposta la giunta comunale delibera entro 30 giorni dalla data del relativo deposito se la stessa è di interesse pubblico e, in caso affermativo, stabilisce i criteri e gli obiettivi nonché la perimetrazione dell'area per la riqualificazione urbana.

3. Entro i 30 giorni successivi dalla data di avvenuta pubblicazione della delibera della giunta comunale tutti i soggetti interessati possono presentare una proposta di riqualificazione urbana presso il comune. Qualora la proposta provenga da un privato, lo stesso deve avere la disponibilità di almeno due terzi delle aree indicate nella sua proposta ed interessate dalla riqualificazione urbana, non di proprietà pubblica, e dare prova della capacità tecnica e finanziaria di eseguire il progetto proposto.

4. Entro il termine di cui al comma 3 i soggetti interessati devono presentare al comune la documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 3, la proposta di accordo di programma unitamente al piano di riqualificazione urbana avente come contenuto quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 55/ter, un progetto di massima degli interventi pubblici e/o privati, che il soggetto proponente si dichiari disposto a realizzare, con particolare riferimento ai tempi di cantierabilità, e la rendicontazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta comprensiva anche dei diritti di ingegno sulle opere e degli eventuali altri diritti.

5. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti dei soggetti interessati per verificare il rispetto dei criteri e degli obbiettivi di cui al comma 2 e la sussistenza dei presupposti per la stipulazione dell'accordo di programma. A tal fine il proponente può essere invitato ad apportare alla proposta, nei limiti dei criteri e degli obbiettivi, le modifiche necessarie per la sua approvazione. La predetta conferenza tra i rappresentanti dei soggetti interessati deve concludersi entro i successivi 60 giorni, stabilendo una graduatoria in caso di più proponenti.

6. Per poter determinare la percentuale con la quale gli enti pubblici ed i privati eventualmente coinvolti partecipano ai nuovi diritti ed oneri che derivano dall'accordo di programma per la riqualificazione urbana, il valore delle aree interessate nonché la congruità delle eventuali prestazioni reciproche viene determinato durante la conferenza dei rappresentanti dall'ufficio estimo provinciale con riferimento alla data di proposta. Nell'accordo di programma si possono prevedere prestazioni e controprestazioni indicate nel comma 5 dell’articolo 55/ter.

7. Il testo dell'accordo di programma redatto con consenso unanime delle amministrazioni interessate e dell'eventuale proponente viene illustrato in sede di pubblica assemblea e successivamente viene sottoscritto contestualmente dai legali rappresentanti delle stesse amministrazioni interessate, dall'eventuale proponente quale adesione allo stesso e deve essere ratificato dalla Giunta provinciale e dal consiglio comunale, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. L'accordo di programma così ratificato comporta la variante agli strumenti urbanistici e l'eventuale sdemanializzazione dei beni pubblici indicati nello stesso e viene pubblicato sui siti internet delle amministrazioni interessate e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Qualora la proposta di riqualificazione urbana preveda la cessione di proprietà pubblica, l'esecuzione del progetto risultante dall'accordo di programma, inclusa la cessione delle aree interessate dall'accordo di programma, dovrà essere sottoposta a procedura ad evidenza pubblica, fermo restando il diritto di prelazione dell'eventuale privato proponente ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le cui procedure si applicano compatibilmente con la presente disciplina. L'aggiudicatario della gara subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'accordo di programma.”

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