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j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 5 (Modifica del Capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,“Legge urbanistica provinciale”)

(1) L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi)

1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all’insediamento di attività industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso e di prestazione di servizi. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere svolta anche attività di formazione e di aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro. Inoltre possono essere realizzate strutture di interesse pubblico. Attività che comportano forti emissioni sono ammissibili solo in zone appositamente individuate.

2. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone produttive di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, e in zone produttive di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve essere predisposto un piano di attuazione, ad eccezione di piccoli ampliamenti oppure se una zona è destinata all’insediamento di un’unica impresa.

3. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere destinato ad attività di prestazione di servizi al massimo il 25 per cento della cubatura ammissibile e al massimo il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la zona su singoli lotti.”

(2) L’articolo 44/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44/bis (Zone produttive con destinazione particolare)

1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche, le zone individuate ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e 4, la zona per la realizzazione a Bolzano di un centro commerciale di rilievo provinciale nonché le zone per impianti per la produzione di energia termica ed elettrica.

2. Nelle zone per strutture turistiche sono ammessi soltanto gli esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Sono inoltre ammesse le imprese di prestazione di servizi necessarie al fabbisogno della zona. Il regolamento di esecuzione disciplina le aree nelle quali tali tipologie di zone possono essere previste nonché i criteri per la loro individuazione e utilizzazione. Gli edifici aziendali, compresa l'area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data della loro realizzazione. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l'alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. La Giunta provinciale determina i criteri per il rilascio del nulla osta.

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza l’individuazione di una zona produttiva ai sensi del comma 1.”

(3) L’articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 45 (Pianificazione delle zone per insediamenti produttivi)

1. La Giunta provinciale fissa in accordo con il Consiglio dei Comuni i contenuti specifici e gli standard qualitativi per la pianificazione e l’utilizzo delle zone per insediamenti produttivi.

2. Nell’ottica di un uso razionale del suolo, di un’ottimale pianificazione urbanistica e del potenziamento di aree economiche decentrate, i comuni possono definire e prevedere nei piani urbanistici anche aree per zone produttive sovracomunali. La gestione di tali zone produttive viene regolata tramite convenzioni tra le amministrazioni comunali coinvolte. La Giunta provinciale definisce, in accordo con il Consiglio dei Comuni, incentivi per una gestione sovracomunale delle aree produttive.”

(4) L’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 46 (Acquisizione di aree)

1. I proprietari delle aree produttive possono liberamente disporre delle stesse in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge, del piano urbanistico e del regolamento edilizio. Gli enti competenti per le zone produttive possono acquisire immobili allo scopo di insediare imprese.

2. Nei seguenti casi eccezionali gli immobili situati in zona per insediamenti produttivi possono essere espropriati al valore di mercato del bene:

  1. per conseguire interessi di natura sovraordinata connessi alla gestione del territorio o per impedire la dispersione edilizia o per evitare i conseguenti costi esageratamente alti o per realizzare le necessarie infrastrutture;
  2. per consentire che le aree siano complessivamente utilizzate in modo organico;
  3. per realizzare insediamenti con priorità strategica o per conseguire gli obiettivi di politica economica o occupazionale fissati negli indirizzi e nei criteri programmatori;
  4. quale misura per contrastare l’accumulo di terreni edificabili, quando un immobile destinato a zona produttiva rimane inutilizzato o inedificato per almeno quattro anni.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), l'esproprio può essere avviato anche immediatamente dopo la previsione delle aree come zona produttiva. Nel caso di cui alla lettera b) l'ente competente assegna ai proprietari un congruo termine entro il quale definire gli atti necessari. Decorso tale termine l'ente competente può avviare le necessarie procedure di esproprio.

4. Con decreto del Presidente della Provincia, che costituisce titolo per l’iscrizione tavolare, possono essere disposte comunioni e divisioni materiali di immobili per permettere rispettivamente un utilizzo organico delle aree e una suddivisione funzionale delle stesse.”

(5) L’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 47 (Insediamento)

1. L’insediamento di imprese su immobili di proprietà degli enti competenti per le zone per insediamenti produttivi avviene mediante una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L’insediamento avviene mediante vendita, locazione o costituzione di un diritto di superficie. La procedura è disciplinata dall'ente competente per la zona produttiva.

2. Vengono fissati degli obblighi con riferimento al tipo di attività da esercitare e al termine per l’inizio della stessa nonché con riferimento alla tipologia di costruzione da realizzare e alla tempistica per l’inizio dei lavori. Possono inoltre essere fissati obblighi relativi agli standard ambientali ed alle emissioni così come il diritto di prelazione a favore dell’ente competente per la zona produttiva. Il mancato rispetto dei termini fissati per l’inizio dei lavori di costruzione e dell’attività comporta la decadenza dall’insediamento. L’inosservanza delle altre prescrizioni comporta il pagamento di una penale fino al 20 per cento del valore di mercato dell’immobile.”

(6) L’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 48 (Urbanizzazione)

1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi tutti i lavori necessari all'apprestamento degli immobili interessati, spetta agli enti competenti per le zone per insediamenti produttivi. La progettazione o l'esecuzione dei lavori può anche essere affidata al comune territorialmente competente, alla Business Location Alto Adige/Südtirol S.p.a. o ai privati. Per i lavori di importo inferiore alla soglia dell’Unione europea, delegati ai proprietari, non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in forza dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche.

2. La suddivisione dei costi per l’urbanizzazione e per l’allacciamento della zona agli impianti di approvvigionamento nonché la determinazione della quota eventualmente a carico dell’ente competente per la zona per insediamenti produttivi è stabilita dalla Giunta provinciale.

3. Le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive dopo l'ultimazione dei lavori sono trasferite in proprietà al comune territorialmente competente. Il relativo decreto del Presidente della Provincia costituisce titolo per l'iscrizione nel libro fondiario.”

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ActionActionArt. 2 (Modifica del Capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
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