(1) La ripartizione e l’assegnazione dell’imposta comunale di soggiorno riscossa a partire dal 1° gennaio 2018 avviene ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento.
(2) Le entrate dell’imposta comunale di soggiorno relative agli anni di competenza 2014, 2015, 2016 e 2017, riscosse fino al 30 aprile 2018, sono ripartite tra le associazioni turistiche e i consorzi turistici ai sensi delle norme vigenti per ciascun anno di competenza. Dopo tale data gli importi originariamente previsti per i consorzi turistici sono assegnati all’IDM.
(3) La quota di autofinanziamento riferita all’anno 2017 è stabilita nella misura fissa di 0,15 euro per pernottamento. 33)
(4) Nel 2023 il comune può deliberare entro il 30 novembre 2023 l’aumento dell’imposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Gli aumenti che sono stati deliberati prima del 1° agosto 2023 continuano a trovare applicazione e devono essere confermati espressamente con deliberazione del Consiglio comunale entro il 30 novembre 2024, pena la loro inapplicabilità a partire dall’anno 2025. 34)