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h) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 41)
Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno

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1)
Pubblicato nel B.U. 5 febbraio 2013, n. 6.

Art. 6 (Assegnazione del gettito dell’imposta)

(1) 5)

(1-bis)  Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il 30 per cento del gettito dell’imposta comunale di soggiorno di cui all’articolo 8, comma 1-ter, è assegnato all’Azienda speciale “Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige” (IDM) quale organizzazione provinciale competente per la promozione turistica. 6)

(2) 7)

(2-bis)  Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il 60 per cento del gettito dell’imposta comunale di soggiorno di cui all’articolo 8, comma 1-ter, è assegnato alle organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle organizzazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, a condizione che siano rispettati i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale e che venga dimostrata la quota di autofinanziamento di 0,45 euro per pernottamento, riferita all’anno precedente. 8)

(2-ter)  Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il 10 per cento del gettito dell’imposta comunale di soggiorno è assegnato alle organizzazioni turistiche di cui al comma 2-bis per l’attuazione, d’intesa con l’Azienda speciale IDM, di misure e progetti di carattere sovracomunale finalizzati alla valorizzazione degli spazi esperienziali. 9)

(3)  In caso di parziale o mancato raggiungimento della quota di autofinanziamento di 0,45 euro per pernottamento, l’assegnazione del gettito dell’imposta comunale di soggiorno alle organizzazioni turistiche avviene come segue:

  1. da 0,35 euro fino a importi inferiori a 0,45 euro: 70% della quota loro spettante del gettito dell’imposta comunale di soggiorno; 10)
  2. da 0,25 euro fino a importi inferiori a 0,35 euro: 50% della quota loro spettante del gettito dell’imposta comunale di soggiorno; 11)
  3. per importi inferiori a 0,25 euro: 0% della quota loro spettante del gettito dell’imposta comunale di soggiorno. 12)

(4)  La quota di autofinanziamento è determinata sulla base della media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici, secondo i dati dell’Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

(5)  Per le organizzazioni turistiche operanti in zone di competenza in cui almeno il 10 % dei pernottamenti viene generato in esercizi che non sono soci dell’organizzazione stessa, l’autofinanziamento è calcolato in base al numero di pernottamenti generati dagli esercizi associati nell’anno di riferimento. Per ottenere l’assegnazione dell’importo previsto del gettito dell’imposta comunale di soggiorno, le suddette organizzazioni dovranno dimostrare una quota di autofinanziamento maggiorata di 0,05 euro rispetto agli importi di cui ai commi 2 e 3.

(6)  Si ascrivono all’autofinanziamento:

  1. le quote sociali annue;
  2. i contributi obbligatori e di servizio; 13)
  3. i contributi da sponsoring;
  4. i contributi da marketing di membri e partner;
  5. le entrate da inserzioni e pubblicità da parte di membri;
  6. l’utile/il guadagno netto da Guest Card, contratti di locazione e d’affitto, gestione di impianti o strutture;
  7. offerte e donazioni.

(7)  La ripartizione provinciale competente in materia di turismo comunica ai comuni, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, il parziale o mancato raggiungimento della quota di autofinanziamento, affinché questi riducano o sospendano i riversamenti.

(8)  Gli importi della restante quota del gettito dell’imposta comunale di soggiorno non riversati per mancato o parziale raggiungimento della quota di autofinanziamento possono essere assegnati all’IDM per l’attività di marketing di destinazione. 14) 

5)
L’art. 6, comma 1, è stato abrogato con decorrenza 1° gennaio 2024dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
6)
L’art. 6, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 2, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
7)
L’art. 6, comma 2, è stato abrogato con decorrenza 1° gennaio 2024dall’art. 1, comma 3, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
8)
L’art. 6, comma 2-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 4, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
9)
L’art. 6, comma 2-ter, è stato inserito dall’art. 1, comma 4, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
10)
La lettera a), dell’art. 6, comma 3, è stata così modificata dall’art. 1, comma 5, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
11)
La lettera b), dell’art. 6, comma 3, è stata così modificata dall’art. 1, comma 5, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
12)
La lettera c), dell’art. 6, comma 3, è stata così modificata dall’art. 1, comma 5, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
13)
La lettera b) dell’art. 6, comma 6, è stata così modificata dall’art. 1, comma 6, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
14)
L'art. 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1. Vedi anche l'art. 8, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1.
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