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h) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 41)
Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno

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1)
Pubblicato nel B.U. 5 febbraio 2013, n. 6.

Art. 8 (Determinazione dell’imposta comunale di soggiorno)

(1)  L’imposta comunale di soggiorno è determinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale per ogni pernottamento nella misura di:

  1. euro 1,30 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
  2. euro 1,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;
  3. euro 0,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

(1-bis)  Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 l’imposta comunale di soggiorno di cui al comma 1 è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

  1. euro 1,60 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
  2. euro 1,20 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;
  3. euro 0,85 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale. 18)

(1-ter) Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 l’imposta comunale di soggiorno di cui al comma 1 è determinata per ogni pernottamento nella seguente misura:

  1. euro 2,50 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
  2. euro 2,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle;
  3. euro 1,50 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale. 19)

(2)  Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno, in via generale o per particolari progetti, nonché per servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo, fino a un importo massimo di 5,00 euro, previo parere dell’organizzazione turistica territorialmente competente iscritta nell’apposito elenco provinciale.  L’aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale e si applica in genere in misura proporzionale. In questo caso l’importo dell’aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi e iniziative che interessano tutte le categorie ricettive, l’aumento può essere anche della stessa misura per tutte le categorie ricettive. L’intero gettito derivante dall’aumento è assegnato all’organizzazione turistica territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6.  20)

(2-bis)  L’aumento dell’imposta di cui al comma 2 si intende addizionale agli importi dell’imposta comunale di soggiorno di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. 21)

(3)  L’aumento dell’imposta va deliberato entro il 30 giugno e si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. 22)

(4)  Gli importi dell’imposta comunale di soggiorno stabiliti dal comune sono riscossi senza arrotondamento. 23)

18)
L'art. 8, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 maggio 2016, n. 15.
19)
L’art. 8, comma 1-ter è stato inserito dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
20)
L'art. 8, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 7, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28, poi dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 maggio 2016, n. 15, e dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1, ed infine così modificato dall’art. 3, comma 2 del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30. Nel testo tedesco è stato modificato anche dall’art. 3, comma 3, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30. 
21)
L'art. 8, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 26 maggio 2016, n. 15, e successivamente così sostituito dall’art. 3, comma 4, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
22)
L’art. 8, comma 3, è stato così modificato dall’art. 3, comma 5, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
23)
L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 8, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28.
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