(1) Il comune è competente per il procedimento di controllo del rispetto dei criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.
(2) Se un’organizzazione turistica opera sul territorio di più comuni, per il procedimento di controllo è competente il comune nel quale detta organizzazione ha la sua sede principale. 27)
(3) Se i sostituti d’imposta, la Provincia o i comuni non presentano reclami in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le organizzazioni turistiche abbiano depositato annualmente in via telematica presso i comuni competenti e presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione:
- entro il 30 novembre, il programma delle attività e una copia del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario successivo;
- entro il 30 giugno, una copia del conto consuntivo dell’anno finanziario precedente e della relazione sulle attività con un rendiconto sull’impiego delle entrate pubbliche. 28)
(3-bis) Entro il 31 gennaio di ogni anno le organizzazioni turistiche depositano in via telematica presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo, una dichiarazione sull’importo dell’autofinanziamento relativo all’anno precedente. 29)
(4) La ripartizione provinciale competente in materia di turismo e tutti i comuni competenti possono effettuare in ogni momento controlli sul corretto impiego dei fondi pubblici e sul rispetto dei criteri di qualità.
(5) La ripartizione provinciale competente in materia di turismo effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle organizzazioni turistiche esistenti al 1° gennaio. 30)
(6) Eventuali irregolarità sono segnalate ai comuni, che possono decurtare le assegnazioni dei fondi derivanti dall’imposta comunale di soggiorno.