(1) I centri di produzione dello sperma sono autorizzati dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Le domande di autorizzazione devono contenere:
(2) La Ripartizione provinciale Agricoltura attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.
(3) La Ripartizione provinciale Agricoltura può revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti per il rilascio dell'autorizzazione medesima.