In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 161)
Disciplina della riproduzione animale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.

Art. 12 (Recapiti - Obblighi)

(1) Tutti i recapiti che forniscono materiale seminale nel territorio della provincia di Bolzano:

  1. possono detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente da centri di produzione dello sperma o di embrioni autorizzati secondo la legislazione UE dalle autorità competenti dei rispettivi stati membri;
  2. devono tenere, anche in forma elettronica, un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;
  3. devono comunicare annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello d’esercizio, alla Ripartizione provinciale Agricoltura il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;
  4. devono rendere pubblico il prezzo della inseminazione artificiale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla Ripartizione provinciale Agricoltura;
  5. possono distribuire, direttamente o in depositi in precedenza concordati o a domicilio, materiale seminale ed embrionale esclusivamente a veterinari, ad operatori pratici e operatori laici aziendali d’inseminazione artificiale o ai loro delegati, nonché ad operatori di altri recapiti collegati;
  6. per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni devono rilasciare un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene, sempre che dette informazioni non siano già contenute nella fattura;
  7. devono consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 13
ActionActionb) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 11
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
ActionActionAmbito di applicazione
ActionActionMonta naturale privata e pubblica per la riproduzione animale
ActionActionInseminazione artificiale
ActionActionArt. 6 (Impianti per l'inseminazione artificiale)
ActionActionArt. 7 (Centri di produzione - Autorizzazioni)
ActionActionArt. 8 (Centri di produzione dello sperma - Requisiti)
ActionActionArt. 9 (Centri di produzione dello sperma - Obblighi)
ActionActionArt. 10 (Recapiti - Autorizzazione)
ActionActionArt. 11 (Recapiti - Requisiti)
ActionActionArt. 12 (Recapiti - Obblighi)
ActionActionArt. 13 (Inseminazione artificiale - Requisiti dei riproduttori maschi)
ActionActionArt. 14 (Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione)
ActionActionArt. 15 ( Pratica dell’inseminazione artificiale - Presupposti)
ActionActionArt. 16 ( Materiale seminale nell'azienda)
ActionActionCertificazione degli interventi fecondativi
ActionActionImportazione ed esportazione di bestiame e materiale riproduttivo
ActionActionVigilanza e controlli
ActionActionNorme finali
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2015, n. 23
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico