(1) I recapiti possono operare solo dopo essere stati autorizzati dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.
(2) La Ripartizione provinciale Agricoltura può revocare l'autorizzazione qualora vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
(3) Nella domanda di autorizzazione vanno indicati: