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Normativa provinciale
Agricoltura
Zootecnia
Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
CAPO III Inseminazione artificiale
Art. 9 (Centri di produzione dello sperma - Obblighi)
e) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
1)
Disciplina della riproduzione animale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.
Art. 9 (Centri di produzione dello sperma - Obblighi)
(1)
I centri di produzione dello sperma:
non possono ricoverare nella stessa struttura di stabulazione animali di specie diverse, fatta eccezione per gli altri animali domestici necessari al funzionamento del centro di produzione. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;
per le specie bovine, suine e ovine/caprine devono allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all’inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica;
devono comunicare alla Ripartizione provinciale Agricoltura l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile dell' impianto;
devono rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale e comunicarle entro il mese di febbraio alla Ripartizione provinciale Agricoltura;
per ciascuno dei riproduttori presenti devono annotare su un apposito registro la specie, la razza, la data di nascita, l’identificazione, le malattie riscontrate, le vaccinazioni praticate ed i controlli effettuati sul materiale seminale;
devono tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;
devono tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro va registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;
devono distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o in altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, l’identificazione della partita (data o giorno progressivo dell’anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico nonché il numero identificativo del riproduttore.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
a) LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 13
b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1
c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
d) LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 11
e) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
Ambito di applicazione
Monta naturale privata e pubblica per la riproduzione animale
Inseminazione artificiale
Art. 6 (Impianti per l'inseminazione artificiale)
Art. 7 (Centri di produzione - Autorizzazioni)
Art. 8 (Centri di produzione dello sperma - Requisiti)
Art. 9 (Centri di produzione dello sperma - Obblighi)
Art. 10 (Recapiti - Autorizzazione)
Art. 11 (Recapiti - Requisiti)
Art. 12 (Recapiti - Obblighi)
Art. 13 (Inseminazione artificiale - Requisiti dei riproduttori maschi)
Art. 14 (Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione)
Art. 15 ( Pratica dell’inseminazione artificiale - Presupposti)
Art. 16 ( Materiale seminale nell'azienda)
Certificazione degli interventi fecondativi
Importazione ed esportazione di bestiame e materiale riproduttivo
Vigilanza e controlli
Norme finali
f) Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2015, n. 23
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico