(1) I riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, per essere adibiti alla produzione di materiale seminale devono:
(2) I riproduttori maschi, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non possono essere adibiti alla monta naturale.