(1) La Direzione provinciale Scuole ladine è competente per gli ambiti di cui all’articolo 5, comma 3.
(2) Per le scuole dell’infanzia ladine la Direzione provinciale Scuole ladine cura:
(3) Per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale delle località ladine la Direzione provinciale Scuole ladine cura:
(4) Per la formazione professionale in lingua ladina la Direzione provinciale Scuole ladine cura:
(5) Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Scuole ladine può delegare al direttore/alla direttrice della Scuola professionale ladina singole competenze di cui al comma 4.