Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 26/10/2022
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
Realizzazione di strutture sanitarie nazionali per anziani non autosufficienti
Attendere, processo in corso!
Sentenza - (11 luglio) 20 luglio 1990 n. 345; Pres. Saja, Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto
: 1. La Provincia autonoma di Trento ha proposto un ricorso, regolarmente notificato e depositato, con il quale ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.C.M. 22 dicembre 1989, dal titolo « Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni e Province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non auto-sufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali ». Tale atto, secondo la ricorrente, lederebbe le competenze costituzionalmente garantite alla Provincia dagli artt. 4, 8 n. 17 e n. 25; 9 n. 10 e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché le relative norme di attuazione, anche in riferimento ai princìpi che presiedono all'esercizio del potere governativo di indirizzo e coordinamento.
Premesso che possiede competenza esclusiva in materia di lavori pubblici e di assistenza, nonché competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria, la Provincia di Trento, nel ricordare che la disciplina considerata deve tener conto delle abitudini di vita peculiari delle singole zone, ritiene che i pur necessari
standards
relativi alle strutture residenziali per anziani non possano andare al di là di quanto strettamente necessario per la salvaguardia di esigenze unitarie veramente essenziali. Tanto più ciò varrebbe ove si tenesse presente che la materia disciplinata verte in gran parte nell'ambito di competenze esclusive e che lo statuto del Trentino-Alto Adige dispone che l'interesse nazionale deve ricomprendere anche la tutela delle minoranze linguistiche locali.
Più in particolare, la ricorrente osserva che risulterebbe violato il principio di legalità, richiesto da un corretto esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, laddove l'atto impugnato disciplina oggetti che non sarebbero ricompresi nella legge. Questa, infatti, prevederebbe
standards
di carattere puramente dimensionale, relativi soltanto alle nuove strutture destinate esclusivamente ad « anziani che non possono essere assistiti a domicilio ». Il decreto sarebbe pertanto illegittimo nelle seguenti parti: a) nell'art. 1 e nell'Allegato A (annesso come « parte integrante del presente decreto ») in tutte le sue prescrizioni, fuorché in quelle comprese nel n. 10, in quanto fisserebbero anche le « tipologie » delle residenze, i criteri progettuali e quelli relativi all'organizzazione e al funzionamento delle residenze; b) nell'art. 2, in quanto estenderebbe l'obbligo di osservare i requisiti richiesti anche alle istituzioni che si convenzionano o già convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (le quali sarebbero estranee al programma finanziato dall'art. 20 l. 11 marzo 1988 n. 67 (1. fin. 1988); c) nell'art. 3, in quanto assoggetterebbe al medesimo obbligo tutti « i soggetti non autosufficienti » anche diversi dagli anziani (cui, invece, farebbe esclusivo riferimento il cit. art. 20).
In secondo luogo, il decreto impugnato sarebbe illegittimo per il fatto che mancherebbe nella disposizione legislativa che prevede l'atto di indirizzo e coordinamento l'indicazione dei criteri per l'esercizio della relativa funzione.
Infine, sempre a giudizio della ricorrente, l'atto di indirizzo e coordinamento sarebbe illegittimo in quanto, anziché porre programmi o indirizzi, assumerebbe forme così analitiche e dettagliate da non lasciare alcuno spazio all'autonomia provinciale.
2. Contro lo stesso d.P.C.M. 22 dicembre 1989 ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione anche la Provincia autonoma di Bolzano, la quale - dopo aver ricordato di aver già adottato più leggi. (l. prov» 30 ottobre 1973 n. 77 e l. prov. 18 agosto 1988 n. 33 che prevede un regolamento della Giunta provinciale sulle caratteristiche tecniche degli edifìci sulle dimensioni minime e massime, nonché sugli
standards
di personale) - sostiene, in primo luogo, che della funzione di indirizzo e coordinamento sarebbero destinatario soltanto le Regioni a statuto ordinario. Ciò varrebbe, in particolare, nella materia considerata, dato che l'art. 80 l. n. 833 del 1978 farebbe salva, anche in relazione alla funzione d'indirizzo e coordinamento, l'autonomia delle Province autonome. Sicché, non essendo riferibile alla ricorrente l'art. 5 l. n. 833 del 1978, non sarebbe neppure applicabile ad essa l'art. 20 comma 2, lett. f), l. n. 67 del 1988, sul quale si fonda l'atto impugnato.
Per i restanti profili il ricorso della Provincia di Bolzano è identico a quello della Provincia di Trento, salva l'aggiunta di un invito a questa Corte di ripensare l'intera problematica dell'applicazione alle suddette Province della funzione d'indirizzo e coordinamento, anche al fine di portare a conclusione l'attuazione del c.d. pacchetto delle misure per le popolazioni alto-atesine, concordato nel novembre del 1969.
3. In relazione ad ambedue i ricorsi si è costituito il Presidente del Consigli dei Ministri al fine di sostenere il loro rigetto.
Il resistente, dopo aver ricordato le sentenze di questa Corte che escludono la non applicabilità della funzione di indirizzo e coordinamento alle Province autonome, sottolinea l'irrilevanza della tutela delle minoranze linguistiche rispetto a una materia come quella delle strutture edilizie di ricovero e di cura per gli anziani non autosufficienti.
In particolare, poi, l'Avvocatura dello Stato nega che nel caso dedotto in giudizio risulti violato il principio di legalità da parte dell'impugnato atto d'indirizzo e coordinamento. Quest'ultimo, infatti, si rapporterebbe direttamente all'art. 5 l. n. 833 del 1978, il quale soddisfa il predetto principio. In secondo luogo, la l. n. 67 del 1988 farebbe riferimento, non solo alle dimensioni, ma anche alla tipologia: gli
standards,
infatti, sarebbero modelli o tipi cui uniformarsi per meglio spendere le somme stanziate dall'art. 20 l. n. 67 del 1988, somme sulle quali inciderebbero tanto le dimensioni quanto la tipologia dell'edificio da destinare a residenze per gli anziani non autosuffìcienti. In terzo luogo, anche la previsione dell'art. 2, relativo all'obbligo per le strutture convenzionate di osservare i requisiti delineati nell'atto impugnato, troverebbe la propria giustificazione nell'art. 5 l. n. 833 del 1978. Oltre a ciò, continua l'Avvocatura dello Stato, l'estensione disposta nell'art. 3 del decreto impugnato a tutti i soggetti non autosufficienti sarebbe giustificata dall'art. 20 comma 1 l. n. 67 del 1988. Quanto, poi, alla dedotta mancanza dei criteri direttivi necessari per l'esercizio della funzione d'indirizzo e di coordinamento, l'Avvocatura dello Stato precisa che anche tale censura non terrebbe conto sia del fatto che fonte del potere in questione sarebbe l'art. 5 l. n. 833 del 1978, sia del rilievo che il semplice riferimento a
standards
dimensionali e tipologici rappresenterebbe già un criterio sufficientemente dettagliato. Infine, conclude il resistente, l'atto impugnato lascerebbe sufficienti spazi all'autonomia delle Province autonome, in quanto ciascuno dei criteri delineati nell'allegato « A » consentirebbe una variegata molteplicità di soluzioni che potrebbe essere diversificata in funzione delle differenti esigenze locali
4. In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie sia le Province che il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le ricorrenti, oltre a ribadire le proprie posizioni, replicano all'argomento dello Stato per il quale l'atto impugnato risponderebbe alle esigenze proprie del principio di legalità sostenendo che l'art. 5 l. n. 833 del 1978 non sarebbe idoneo a fornire la predetta copertura legislativa, dal momento che conterrebbe soltanto una disciplina procedurale per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, e non già gli indirizzi e i criteri richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte al fine dell'osservanza del principio di legalità (sostanziale) nell'esercizio della suddetta funzione.
La memoria della difesa dello Stato è stata depositata soltanto il 18 maggio 1990 e, pertanto, deve considerarsi fuori termine.
Considerato in diritto:
1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno presentato due distinti ricorsi per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al d.P.C.M. 22 dicembre 1989, intitolato « Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni e Province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali ». Tutte e due le ricorrenti lamentano la lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle Province autonome dagli artt. 4 (tutela delle minoranze linguistiche locali nell'ambito dell'interesse nazionale), 8 nn. 17 e 25 (competenza esclusiva in materia di lavori pubblici e di assistenza e beneficenza pubblica), 9 n. 10 (competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera), e 16 (competenze amministrative nelle materie in cui le Province possono emanare norme legislative) del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dalle relative norme di attuazione, anche in riferimento ai princìpi che presiedono all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento e, in particolare, al principio di legalità.
Poiché i due ricorsi lamentano per le rispettive Province autonome la lesione di un'identica sfera di competenza e richiedono l'annullamento del medesimo atto, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. Al fine di decidere i conflitti si rende necessario verificare la natura giuridica dell'atto impugnato e, più in particolare, se esso sia riconducibile alla funzione di indirizzo e coordinamento che il Governo possiede nei confronti delle competenze attribuite alle Regioni. Sebbene il d.P.C.M. 22 dicembre 1989 si autoqualifichi - nel titolo e nella premessa - come atto di indirizzo e coordinamento e sebbene alla relativa funzione sembri far riferimento anche lai disposizione di legge attributiva del potere di cui è;
esercizio (v. art. 20 comma 2, lett. f, l. 11 marzo 1988 n. 67), mancano i nell'atto impugnato alcuni elementi essenziali che possano fondatamente
indurre a collocarlo fra gli atti rientranti nella predetta funzione.
2.1. Il decreto contestato si pone in attuazione di una previsione legislativa (art. 20 l. n. 67 del 1988) diretta ad autorizzare un programma decennale di interventi finanziari in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché - ed è ciò che qui interessa - in materia di realizzazione di residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti. Si tratta di una programmazione di settore mirante ad incentivare le Regioni e le Province autonome a predisporre progetti speciali, che, una volta approvati e inseriti in un programma nazionale deliberato dal CIPE (su proposta del Ministro della sanità), sono finanziati al 95 % della spesa totale da mutui il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.
Il punto da sottolineare è che le Regioni e le Province autonome non sono obbligate a presentare i propri progetti di intervento, ma, soltanto ove intendano giovarsi dei vantaggiosi mutui offerti dallo Stato, debbono predisporre, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale che fissa i criteri generali per la programmazione della realizzazione delle strutture edilizie in oggetto, un programma triennale concernente gli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare (art. 20 comma 4 l. n. 67 del 1988). Tanto che, nel caso che vi siano Regioni o Province autonome che non abbiano presentato proposte di intervento nel termine indicato, non solo non è previsto alcun meccanismo sostitutivo, ma si provvede, da parte del CIPE, alla ripartizione dell'intera quota dei mutui disponibile per le prime due annualità fra le Regioni (e le Province autonome) che abbiano presentato i programmi nel termine, salva la distribuzione di una quota maggiorata operata nella terza annualità a fini di compensazione a favore delle Regioni (o delle Province autonome) che abbiano eventualmente presentato in ritardo i predetti programmi (v. art. 6 comma 4 d.m. 29 agosto 1989 n. 321).
All'interno di questa cornice programmatoria è previsto che le Regioni o le Province autonome che intendano beneficiare delle agevolazioni predisposte dallo Stato debbano conformare i propri programmi d'intervento in ordine alla realizzazione delle residenze per anziani e per i soggetti non autosufficienti, oltreché ai criteri e agli obiettivi fissati, in parte, dall'art. 20 l. n. 67 del 1988 e, in parte, dall'art. 1 d.m. 29 agosto 1989 n. 321, gli « standards » dimensionali stabiliti « a norma dell'art. 5 l. 23 dicembre 1978 n. 833 », vale a dire agli
standards
fissati con le forme e le procedure proprie della funzione governativa di indirizzo e coordinamento. A quest'ultimo scopo è preordinato l'atto impugnato, il quale, per l'appunto, determina, nella forma di una deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro della sanità, i requisiti dimensionali e funzionali che le residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti devono possedere al fine di render possibile l'approvazione» da parte del CIPE dei relativi progetti regionali (o provinciali) e il conseguente ottenimento, da parte delle Regioni (o delle Province autonome) proponenti, del beneficio dei mutui statali agevolati.
2.2. Dal quadro normativo ora tracciato risulta evidente che l'atto impugnato si inserisce in una catena programmatoria diretta a stabilire un concorso finanziario da parte dello Stato a favore della risoluzione di un problema, quello della realizzazione di residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti, che rientra fra gli oggetti delle competenze riservate alle Regioni (e alle Province autonome) in materia di sanità e di assistenza sociale. Si tratta, in altre parole, di un insieme di misure finanziarie e normative diretto a realizzare scopi particolari, ordinariamente spettanti alle Regioni (e alle Province autonome), attraverso l'erogazione, da parte dello Stato, di un contributo finanziario speciale e aggiuntivo a favore delle Regioni (o delle Province autonome) che intendano realizzare i propri programmi di costruzione delle residenze per gli anziani e per i soggetti non autosufficienti in armonia con gli
standards
dimensionali e funzionali fissati dal decreto impugnato. Ebbene, l'atto statale con il quale vengono determinati gli anzidetti
standards
è un atto governativo che, pur se pone indirizzi e fissa obiettivi, non possiede le caratteristiche essenziali per esser ricondotto alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento, quale risulta delineata dalla legge e dalla giurisprudenza di questa Corte.
Nel d.P.C.M. 22 dicembre 1989 manca, innanzitutto, la base legittimante propria di un atto di indirizzo e di coordinamento, che è quella di porre direttive alle Regioni (e alle Province autonome) nelle materie di loro competenza affinchè le relative funzioni siano esercitate nel rispetto di esigenze unitarie e di interessi infrazionabili, valevoli per tutto il territorio nazionale (v., spec., sentt. nn. 39 del 1971; 142 del 1972; 340 del 1983; 304 del 1987; 214 del 1988; 242 e 389 del 1989). Scopo dell'atto impugnato, infatti, non è quello di indirizzare le autonomie regionali (o provinciali) verso fini radicati in interessi della collettività generale e perciò inderogabili da parte delle singole Regioni (o Province autonome), ma è, invece, quello di porre opportune esigenze funzionali e dimensionali relative alle residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti, il cui inglobamento nei progetti di realizzazione delle predette residenze da parte delle Regioni (o delle Province autonome) viene considerato una condizione essenziale per l'approvazione da parte del CIPE dei progetti stessi e per l'inserimento di questi ultimi nel piano nazionale di riparto delle quote di mutuo. In altre parole, gli
standards
posti nell'atto impugnato non sono espressione di esigenze unitarie in grado di vincolare tutte le Regioni (o le Province autonome) nell'esercizio delle loro funzioni in materia di sanità e di assistenza sociale, ma costituiscono un vincolo per le sole Regioni che, intendendo avvalersi dei fondi speciali messi a disposizione dallo Stato per la realizzazione delle anzidetto residenze, decidono di presentare al Ministro della sanità i relativi programmi di costruzione o di ristrutturazione, programmi che si aggiungono a quelli eventualmente adottati dalle Regioni (e dalle Province autonome) nell'esercizio delle loro proprie competenze e sulla base dei finanziamenti ad esse spettanti in via ordinaria.
Inoltre, proprio in ragione del carattere aggiuntivo dell'intervento previsto e della natura di contributo finanziario speciale finalizzato al migliore espletamento di talune funzioni regionali, non può collegarsi l'atto impugnativo ad alcuno dei limiti costituzionali posti alle competenze legislative e amministrative delle Regioni (e delle Province autonome). Sicché viene meno quell'ancoraggio essenziale alle norme costituzionali sui limiti alle competenze regionali (o provinciali) che, a partire dalla sent. n. 39 del 1971 di questa Corte, è stato configurato come il fondamento costituzionale della funzione governativa di indirizzo e coordinamento.
2.3. La mancanza di qualsiasi base normativa che possa indurre a considerare l'atto impugnato come esercizio della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento non può essere surrogata o scavalcata dalla dizione letterale dell'art. 20 comma 2, lett. f, l. n. 67 del 1988, il quale stabilisce che le strutture residenziali dovranno conformarsi a
standards
« che saranno emanati a norma dell'art. 5 l. 23 dicembre 1978 n. 833 ». Quest'ultimo articolo, infatti, determina le procedure e le forme attraverso cui vanno emanati gli atti governativi di indirizzo e coordinamento in materia sanitaria. Sicché il rinvio a tale disposizione ai fini della fissazione degli
standards
dimensionali delle strutture residenziali ha, di per sé, il puro scopo di individuare le procedure e le forme del correlativo atto, e non già quello di qualificarlo come esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento.
Per quanto siffatta previsione legislativa possa apparire eccessiva e persino incongrua, soprattutto se messa a confronto con la disposizione contenuta nello stesso articolo che affida a un semplice decreto del Ministro della sanità la determinazione dei « criteri generali per la programmazione degli interventi » e la specificazione degli obiettivi di massima, non si può ravvisare in essa un illegittimo esercizio di competenze statali. Non si può negare, infatti, che il legislatore possa prevedere una forma particolarmente impegnativa, quale la deliberazione del Consiglio dei Ministri, pur in relazione ad atti diretti a stabilire le dimensioni e le caratteristiche funzionali di residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti che le Regioni (e le Province autonome) dovranno realizzare all'interno di un programma di interventi finanziato in larghissima misura dallo Stato. In ogni caso, al di là delle determinazioni o delle qualificazioni del legislatore statale, resta il fatto che l'atto impugnato, non essendo rivolto a vincolare le attività legislative o amministrative delle Regioni o delle Province autonome, non può esser configurato come esercizio della funzione governativa
d'indirizzo e di coordinamento.
3. Alla luce delle considerazioni ora esposte, vengono meno le contestazioni delle Province ricorrenti, le quali si basano sulla pretesa violazione, da parte del decreto impugnato, dei princìpi costituzionali relativi all'esercizio della funzione governativa d'indirizzo e coordinamento e, in particolare, del principio di legalità « sostanziale ». Ciò non esclude, tuttavia, che questa Corte sia egualmente tenuta a verificare se l'atto impugnato sia rispettoso dei limiti di legittimità ad esso relativi e, in particolare, se abbia un'adeguata base legale.
L'art. 20 comma 2, lett. f), l. n. 67 del 1988 autorizza il Governo, nell'ambito del programma diretto a realizzare 140.000 posti in strutture residenziali, a determinare gli
standards
dimensionali delle predette residenze, precisando che tali dimensioni debbono essere adeguate all'ambiente e integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. L'atto impugnato si colloca all'interno di questa attribuzione di potere in ciascuna delle sue disposizioni.
L'art. 1, infatti, nel determinare gli
standards
cui debbono conformarsi le Regioni o le Province autonome che intendono partecipare al programma di costruzione o di ristrutturazione delle residenze per anziani non assistibili a domicilio e che richiedono trattamenti continui, si riferisce a un concetto ampio di
standard
dimensionale, comprensivo della definizione degli spazi a disposizione dei singoli e dei gruppi, dell'organizzazione (per nuclei) e dei servizi, della distribuzione degli ambienti di vita personale e collettiva, dell'uso di materiali e tecnologie che facilitino l'assistenza e la sicurezza degli assistiti, delle misure degli alloggi e della localizzazione delle residenze (v. allegato « A »). Si tratta, in ogni caso, di indicazioni che rientrano nella definizione legislativa della dimensione delle residenze, atteso che questa è posta dalla legge stessa in collegamento con l'ambiente e i relativi servizi e che non può essere concepita altro che come determinazione degli spazi di vita degli anziani in relazione alle finalità di assistenza e di socializzazione degli stessi. Di qui deriva la copertura legale di un potere, come quello contestato, il quale è diretto a definire i criteri concernenti la disposizione degli spazi, criteri rilevanti per chi deve progettare la costruzione o la ristrutturazione delle residenze per anziani non autosufficienti.
Anche l'art. 2 del decreto impugnato, il quale estende l'osservanza dei criteri anzidetti alle istituzioni che si convenzionano con il servizio sanitario regionale e a quelle già convenzionate, non esorbita dai limiti del potere attribuito al Governo dall'art. 20 comma 2, lett. f), l. n. 67 del 1988. Il significato di questa disposizione è, infatti, quello di indurre le Regioni (e le Province autonome) che intendono beneficiare del programma di intervento statale previsto dal citato art. 20 a realizzare residenze per anziani dotate delle caratteristiche indicate non solo nel settore delle istituzioni pubbliche, ma anche in quello delle istituzioni convenzionate. Questa estensione, oltre a non essere preclusa dal ricordato art. 20 - il quale, al comma 1, mentre limita il proprio oggetto al patrimonio sanitario pubblico per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico, non contiene analoga limitazione per ciò che concerne le residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti - risponde alla esigenza logica di incentivare le Regioni (e le Province autonome) a conformarsi agli
standards
indicati in relazione a tutti i tipi di strutture residenziali sottoposte alle proprie competenze.
Infine, non può negarsi che anche l'art. 3 del decreto impugnato goda di una sicura copertura legale, dal momento che l'estensione dell'osservanza degli
standards
delineati dall'allegato « A » anche alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti, pur se non anziani, è prefigurata dall'art. 20 l. n. 67 del 1988, che, al comma 1, nel delineare l'oggetto dei programmi previsti si riferisce espressamente alla « realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti ».
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato adottare con le modalità di cui al d.P.C.M. 22 dicembre 1989, gli standards dimensionali per la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, previsti dall'art. 20 comma 2, lett. f), l. 11 marzo 1988 n. 67.
Indice
Seleziona tutti
Deseleziona tutti
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
a) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
c) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Competenze del
la
Scuola di musica in lingua italiana)
Art. 3 (Autonomia funzionale e centro di responsabilità amministrativa)
Art. 4 (Coordinamento dell
a
Scuola di musica)
Art. 5 (Funzioni del coordinatore/della coordinatrice)
Art. 6 (Comitato consultivo)
Art. 7 (Conferenza dei responsabili e delle responsabili dei gruppi di lavoro)
Art. 8 (Assegnazione del personale)
Art. 9 (Patrimonio)
Art. 10 (Norma transitoria)
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
e) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
f) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
g) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
i) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
j) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
k) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
l) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
m) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
n) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
o) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
p) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
q) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
r) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
s) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
t) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
u) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 47
v) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2021, n. 22
w) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 5
x) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 17
y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
Salario di produttività per l'anno 2000
Salario di produttività per l'anno 2001
Orario di lavoro flessibile
Buoni pasto
Art. 11 (Buoni pasto)
Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
CAPO VI
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
Art. 1
Art. 2
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
Art. 1 (Modifica di termini)
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
j'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
k'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
l'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
n'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
o'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
p'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
r'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
s'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
t'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
u'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
v'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
Protocollo di intesa
w'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
x'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
y'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
z'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
a''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
b''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
c''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
d''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
e''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
f''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
g''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
h''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
b) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
GLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
IL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 29 (Gestione del bilancio)
Art. 30 (Approvazione del bilancio)
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA
LE COMMISSIONI LEGISLATIVE
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
VOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
RELAZIONI E AUDIZIONI
FUNZIONI DI CONTROLLO
USO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
d) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
e) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
f) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
g) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
h) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
i) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
Delibera 11 gennaio 2022, n. 4
Delibera 18 gennaio 2022, n. 18
Delibera 25 gennaio 2022, n. 30
Delibera 25 gennaio 2022, n. 36
Delibera 25 gennaio 2022, n. 37
Delibera 25 gennaio 2022, n. 44
Delibera 1 febbraio 2022, n. 63
Delibera 8 febbraio 2022, n. 82
Delibera 8 febbraio 2022, n. 83
Delibera 8 febbraio 2022, n. 88
Delibera 8 febbraio 2022, n. 90
Delibera 15 febbraio 2022, n. 102
Delibera 22 febbraio 2022, n. 120
Delibera 22 febbraio 2022, n. 124
Delibera 22 febbraio 2022, n. 125
Delibera 22 febbraio 2022, n. 130
Delibera 8 marzo 2022, n. 146
Delibera 8 marzo 2022, n. 167
Delibera 29 marzo 2022, n. 198
Delibera 29 marzo 2022, n. 206
Delibera 29 marzo 2022, n. 213
Delibera 29 marzo 2022, n. 214
Delibera 29 marzo 2022, n. 215
Delibera 12 aprile 2022, n. 255
Delibera 12 aprile 2022, n. 264
Delibera 26 aprile 2022, n. 270
Delibera 26 aprile 2022, n. 276
Delibera 26 aprile 2022, n. 284
Delibera 3 maggio 2022, n. 290
Delibera 3 maggio 2022, n. 292
Delibera 3 maggio 2022, n. 296
Delibera 3 maggio 2022, n. 305
Delibera 10 maggio 2022, n. 315
Delibera 10 maggio 2022, n. 316
Delibera 17 maggio 2022, n. 337
Delibera 17 maggio 2022, n. 339
Delibera 17 maggio 2022, n. 344
Delibera 24 maggio 2022, n. 359
Delibera 24 maggio 2022, n. 362
Delibera 31 maggio 2022, n. 382
Delibera 31 maggio 2022, n. 396
ALLEGATO A
Delibera 14 giugno 2022, n. 413
Delibera 14 giugno 2022, n. 417
Delibera 14 giugno 2022, n. 422
Delibera 21 giugno 2022, n. 438
Delibera 21 giugno 2022, n. 440
Delibera 21 giugno 2022, n. 443
Delibera 21 giugno 2022, n. 452
Delibera 21 giugno 2022, n. 453
Delibera 28 giugno 2022, n. 462
Delibera 5 luglio 2022, n. 476
Delibera 5 luglio 2022, n. 477
Delibera 5 luglio 2022, n. 478
Delibera 5 luglio 2022, n. 481
Delibera 2 agosto 2022, n. 532
Delibera 2 agosto 2022, n. 535
Delibera 30 agosto 2022, n. 602
Delibera 30 agosto 2022, n. 604
Delibera 30 agosto 2022, n. 607
Delibera 6 settembre 2022, n. 627
Delibera 13 settembre 2022, n. 643
Delibera 20 settembre 2022, n. 668
Delibera 20 settembre 2022, n. 670
Delibera 27 settembre 2022, n. 692
Delibera 11 ottobre 2022, n. 729
Delibera 11 ottobre 2022, n. 732
Delibera 18 ottobre 2022, n. 745
Delibera 18 ottobre 2022, n. 747
Delibera 25 ottobre 2022, n. 759
Delibera 25 ottobre 2022, n. 768
Delibera 25 ottobre 2022, n. 770
Delibera 25 ottobre 2022, n. 773
Delibera 25 ottobre 2022, n. 776
2021
2020
2019
Delibera 8 gennaio 2019, n. 13
Delibera 29 gennaio 2019, n. 18
Delibera 29 gennaio 2019, n. 31
Delibera 12 febbraio 2019, n. 70
Delibera 19 febbraio 2019, n. 89
Delibera 26 febbraio 2019, n. 130
Delibera 12 marzo 2019, n. 141
Delibera 19 marzo 2019, n. 175
Delibera 26 marzo 2019, n. 197
Delibera 2 aprile 2019, n. 219
Delibera 2 aprile 2019, n. 221
Delibera 16 aprile 2019, n. 296
Delibera 30 aprile 2019, n. 324
Delibera 4 giugno 2019, n. 426
Delibera 4 giugno 2019, n. 430
Delibera 11 giugno 2019, n. 462
Delibera 11 giugno 2019, n. 469
Delibera 11 giugno 2019, n. 476
Delibera 11 giugno 2019, n. 477
Delibera 25 giugno 2019, n. 535
Delibera 25 giugno 2019, n. 543
Delibera 11 luglio 2019, n. 555
Delibera 16 luglio 2019, n. 597
Delibera 16 luglio 2019, n. 605
Delibera 23 luglio 2019, n. 636
Delibera 23 luglio 2019, n. 637
Delibera 23 luglio 2019, n. 638
Delibera 30 luglio 2019, n. 654
Delibera 30 luglio 2019, n. 658
Delibera 30 luglio 2019, n. 666
Delibera 6 agosto 2019, n. 676
Delibera 6 agosto 2019, n. 678
Delibera 27 agosto 2019, n. 717
Delibera 3 settembre 2019, n. 751
Delibera 1 ottobre 2019, n. 809
Delibera 29 ottobre 2019, n. 890
Delibera 5 novembre 2019, n. 897
Delibera 5 novembre 2019, n. 898
Delibera 5 novembre 2019, n. 915
Delibera 12 novembre 2019, n. 925
Allegato A
Delibera 12 novembre 2019, n. 937
Delibera 19 novembre 2019, n. 960
Delibera 19 novembre 2019, n. 961
Delibera 19 novembre 2019, n. 964
Delibera 19 novembre 2019, n. 983
Delibera 26 novembre 2019, n. 1015
Delibera 26 novembre 2019, n. 1016
Delibera 3 dicembre 2019, n. 1042
Delibera 11 dicembre 2019, n. 1063
Delibera 11 dicembre 2019, n. 1069
Delibera 11 dicembre 2019, n. 1098
Delibera 11 dicembre 2019, n. 1100
Delibera 17 dicembre 2019, n. 1133
Delibera 17 dicembre 2019, n. 1149
Delibera 17 dicembre 2019, n. 1159
Delibera 30 dicembre 2019, n. 1173
2018
2017
Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
Delibera 7 marzo 2017, n. 240
Delibera 7 marzo 2017, n. 248
Delibera 7 marzo 2017, n. 256
Delibera 7 marzo 2017, n. 257
Delibera 14 marzo 2017, n. 280
Delibera 14 marzo 2017, n. 286
Delibera 21 marzo 2017, n. 287
Delibera 28 marzo 2017, n. 350
Delibera 4 aprile 2017, n. 389
Delibera 4 aprile 2017, n. 390
Delibera 11 aprile 2017, n. 398
Delibera 11 aprile 2017, n. 433
Delibera 18 aprile 2017, n. 447
Delibera 18 aprile 2017, n. 454
Delibera 18 aprile 2017, n. 457
Delibera 2 maggio 2017, n. 478
Delibera 2 maggio 2017, n. 481
Delibera 2 maggio 2017, n. 483
Delibera 9 maggio 2017, n. 505
Delibera 9 maggio 2017, n. 506
Delibera 16 maggio 2017, n. 520
Delibera 30 maggio 2017, n. 575
Delibera 30 maggio 2017, n. 601
Delibera 30 maggio 2017, n. 607
Delibera 13 giugno 2017, n. 612
Delibera 13 giugno 2017, n. 614
Delibera 13 giugno 2017, n. 646
Delibera 13 giugno 2017, n. 655
Delibera 13 giugno 2017, n. 659
Delibera 20 giugno 2017, n. 684
Delibera 20 giugno 2017, n. 688
Delibera 20 giugno 2017, n. 689
Delibera 20 giugno 2017, n. 692
Delibera 27 giugno 2017, n. 695
Delibera 4 luglio 2017, n. 742
Delibera 18 luglio 2017, n. 794
Delibera 18 luglio 2017, n. 795
Delibera 25 luglio 2017, n. 813
Delibera 25 luglio 2017, n. 815
Delibera 25 luglio 2017, n. 816
Delibera 25 luglio 2017, n. 822
Delibera 25 luglio 2017, n. 823
Delibera 8 agosto 2017, n. 874
Delibera 8 agosto 2017, n. 860
Delibera 22 agosto 2017, n. 903
Delibera 22 agosto 2017, n. 908
Delibera 22 agosto 2017, n. 909
Delibera 29 agosto 2017, n. 928
Delibera 29 agosto 2017, n. 929
Delibera 29 agosto 2017, n. 952
Delibera 5 settembre 2017, n. 967
Delibera 19 settembre 2017, n. 1005
Delibera 26 settembre 2017, n. 1033
Delibera 26 settembre 2017, n. 1036
Delibera 3 ottobre 2017, n. 1060
Delibera 10 ottobre 2017, n. 1068
Delibera 10 ottobre 2017, n. 1080
Delibera 10 ottobre 2017, n. 1092
Delibera 17 ottobre 2017, n. 1118
Delibera 17 ottobre 2017, n. 1119
Delibera 17 ottobre 2017, n. 1121
Delibera 17 ottobre 2017, n. 1122
Delibera 17 ottobre 2017, n. 1123
Delibera 31 ottobre 2017, n. 1168
Delibera 31 ottobre 2017, n. 1181
Delibera 31 ottobre 2017, n. 1184
Delibera 14 novembre 2017, n. 1229
Delibera 14 novembre 2017, n. 1231
Delibera 21 novembre 2017, n. 1279
Delibera 28 novembre 2017, n. 1313
Delibera 28 novembre 2017, n. 1315
Delibera 5 dicembre 2017, n. 1343
Delibera 5 dicembre 2017, n. 1344
Delibera 5 dicembre 2017, n. 1345
Delibera 12 dicembre 2017, n. 1382
Delibera 12 dicembre 2017, n. 1387
Delibera 12 dicembre 2017, n. 1393
Delibera 12 dicembre 2017, n. 1401
Delibera 12 dicembre 2017, n. 1405
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1407
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1412
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1413
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1415
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1429
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1434
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1435
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1448
Delibera 28 dicembre 2017, n. 1480
Delibera 28 dicembre 2017, n. 1497
2016
2015
2014
2013
2012
Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
Delibera 5 marzo 2012, n. 326
Delibera 12 marzo 2012, n. 341
Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Delibera 19 marzo 2012, n. 409
Delibera 26 marzo 2012, n. 428
Delibera 26 marzo 2012, n. 474
Delibera 7 maggio 2012, n. 630
Delibera 14 maggio 2012, n. 690
Delibera 21 maggio 2012, n. 762
Delibera 29 maggio 2012, n. 794
Delibera 29 maggio 2012, n. 798
Delibera 4 giugno 2012, n. 819
Delibera 4 giugno 2012, n. 823
Delibera 25 giugno 2012, n. 925
Delibera 2 luglio 2012, n. 999
Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ALLEGATO A
Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
2011
2010
2009
Delibera N. 74 del 19.01.2009
Delibera N. 2 del 12.01.2009
Delibera N. 135 del 19.01.2009
Delibera N. 189 del 26.01.2009
Delibera N. 278 del 02.02.2009
Delibera N. 331 del 09.02.2009
Delibera N. 333 del 09.02.2009
Delibera N. 478 del 16.02.2009
Delibera N. 625 del 09.03.2009
Delibera N. 755 del 16.03.2009
Delibera N. 829 del 23.03.2009
Delibera N. 922 del 30.03.2009
Delibera N. 1150 del 27.04.2009
Delibera N. 1195 del 27.04.2009
Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
Delibera N. 1196 del 27.04.2009
Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
Delibera N. 1273 del 04.05.2009
Delibera N. 1274 del 04.05.2009
Delibera N. 1438 del 25.05.2009
Delibera N. 1440 del 25.05.2009
Delibera N. 1508 del 08.06.2009
Delibera N. 1510 del 08.06.2009
Delibera N. 1544 del 08.06.2009
Delibera 8 giugno 2009, n. 1572
Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
Delibera N. 1588 del 08.06.2009
Delibera N. 1605 del 15.06.2009
Delibera N. 1853 del 13.07.2009
Delibera N. 1816 del 06.07.2009
Delibera N. 1829 del 13.07.2009
Delibera N. 1958 del 27.07.2009
Delibera N. 1977 del 13.08.2009
Delibera N. 2049 del 13.08.2009
Delibera N. 2209 del 07.09.2009
Delibera N. 2201 del 07.09.2009
Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
Allegato A
Delibera N. 989 del 06.04.2009
Delibera N. 2321 del 21.09.2009
Delibera N. 2325 del 21.09.2009
Delibera N. 1027 del 06.04.2009
Delibera N. 2398 del 28.09.2009
Delibera N. 1060 del 14.04.2009
Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
Delibera N. 2510 del 19.10.2009
Delibera N. 2740 del 09.11.2009
Delibera N. 2717 del 09.11.2009
Delibera N. 2756 del 16.11.2009
Delibera N. 2780 del 16.11.2009
Delibera N. 2789 del 16.11.2009
Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
Delibera N. 2916 del 14.12.2009
Delibera 14 dicembre 2009, n. 2978
Delibera 21 dicembre 2009, n. 3088
Delibera N. 3167 del 30.12.2009
Delibera N. 3197 del 30.12.2009
Delibera N. 2294 del 14.09.2009
2008
2007
Delibera N. 294 del 05.02.2007
Delibera N. 433 del 12.02.2007
Delibera N. 466 del 19.02.2007
Delibera N. 728 del 12.03.2007
Delibera N. 921 del 19.03.2007
Delibera N. 953 del 26.03.2007
Delibera N. 1021 del 26.03.2007
Delibera N. 474 del 19.02.2007
Delibera N. 1459 del 02.05.2007
Delibera N. 1737 del 29.05.2007
Delibera 11 giugno 2007, n. 1998
Delibera N. 2181 del 25.06.2007
Delibera N. 2273 del 02.07.2007
Delibera N. 2326 del 09.07.2007
Delibera N. 2596 del 30.07.2007
Delibera N. 2849 del 27.08.2007
Delibera N. 2921 del 03.09.2007
Delibera N. 2923 del 03.09.2007
Delibera N. 3025 del 10.09.2007
Delibera N. 3247 del 01.10.2007
Delibera N. 3315 del 08.10.2007
Delibera N. 1132 del 02.04.2007
Delibera N. 3406 del 08.10.2007
Delibera N. 3538 del 22.10.2007
Delibera N. 3857 del 19.11.2007
Delibera N. 4008 del 26.11.2007
Delibera 3 dicembre 2007, n. 4120
Delibera N. 4150 del 03.12.2007
Delibera 17 dicembre 2007, n. 4415
Delibera 28 dicembre 2007, n. 4546
Delibera N. 4568 del 28.12.2007
Delibera N. 4618 del 28.12.2007
Delibera N. 4739 del 28.12.2007
Delibera N. 1161 del 10.04.2007
2006
2005
2004
2003
2002
Delibera N. 120 del 21.01.2002
Delibera N. 717 del 04.03.2002
Delibera N. 799 del 11.03.2002
Delibera N. 1111 del 08.04.2002
Delibera N. 1134 del 08.04.2002
Delibera N. 1136 del 08.04.2002
Delibera N. 1270 del 15.04.2002
Delibera N. 1857 del 27.05.2002
Delibera N. 1863 del 27.05.2002
Delibera N. 2053 del 10.06.2002
Delibera N. 2399 del 08.07.2002
Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
Delibera N. 2637 del 22.07.2002
Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Delibera N. 2836 del 13.08.2002
Delibera N. 3013 del 26.08.2002
Delibera N. 3213 del 09.09.2002
Delibera N. 3257 del 09.09.2002
Delibera N. 3268 del 16.09.2002
Delibera N. 3283 del 16.09.2002
Delibera N. 3655 del 14.10.2002
Delibera N. 3767 del 21.10.2002
Delibera N. 4006 del 04.11.2002
Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
Delibera N. 4224 del 18.11.2002
Delibera N. 4326 del 25.11.2002
Delibera N. 4332 del 25.11.2002
Delibera N. 4396 del 25.11.2002
Delibera N. 4511 del 02.12.2002
Delibera N. 3260 del 16.09.2002
Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
Delibera N. 4591 del 09.12.2002
Delibera N. 4790 del 16.12.2002
Delibera N. 4892 del 23.12.2002
Delibera N. 4923 del 23.12.2002
Delibera N. 1497 del 23.04.2002
Delibera N. 3089 del 02.09.2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 85 del 26.02.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 31.07.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 577 del 20.12.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2
TAR di Bolzano - Sentenza 6 gennaio 2009, n. 6
TAR di Bolzano - Sentenza 26 gennaio 2009, n. 20
TAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 29. Januar 2009, Nr. 29
TAR di Bolzano - Sentenza 9 febbraio 2009, n. 41
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 12. Februar 2009, Nr. 45
TAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49
TAR di Bolzano - Sentenza 17 febbraio 2009, n. 57
TAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62
TAR di Bolzano - Sentenza 27 febbraio 2009, n. 71
TAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82
TAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115
TAR di Bolzano - Sentenza 8 marzo 2009, n. 121
TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 133
TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 136
TAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146
TAR di Bolzano - Sentenza 22 aprile 2009, n. 152
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Mai 2009, Nr. 178
TAR di Bolzano - Sentenza 7 maggio 2009, n. 179
TAR di Bolzano - Sentenza 30 maggio 2009, n. 212
TAR di Bolzano - Sentenza 3 giugno 2009, n. 215
TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226
TAR di Bolzano - Sentenza 24 giugno 2009, n. 227
TAR di Bolzano - Sentenza 8 luglio 2009, n. 256
TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 270
TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271
TAR di Bolzano - Sentenza 24 luglio 2009, n. 280
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 4. September 2009, Nr. 283
TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 296
TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 297
TAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303
TAR di Bolzano - Sentenza 17 settembre 2009, n. 322
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 20. Oktober 2009, Nr. 347
TAR di Bolzano - Sentenza 22 ottobre 2009, n. 349
TAR di Bolzano - Sentenza 11 novembre 2009, n. 363
TAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366
TAR di Bolzano - Sentenza 17 novembre 2009, n. 370
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 17. November 2009, Nr. 373
TAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384
TAR di Bolzano - Sentenza 23 novembre 2009, n. 386
TAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390
TAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395
TAR di Bolzano - Sentenza 14 dicembre 2009, n. 400
TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 401
TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 403
TAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1989
Indice cronologico