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In vigore al: 26/10/2022

Delibera N. 2164 del 30.12.2010
Disposizioni sulle iniziative parascolastiche nella formazione professionale tedesca, ladina, italiana e agricola, forestale e di economia domestica

Allegato

Disposizioni sulle iniziative parascolastiche nella formazione professionale tedesca, ladina, italiana e agricola, forestale e di economia domestica

 
 

CAPO I

Criteri generali

 

Art. 1

Ambito e finalità

1.  Le iniziative parascolastiche costituiscono particolari attività didattiche che si svolgono all'interno e all'esterno della struttura scolastica, sotto la conduzione pedagogica e la responsabilità della scuola, tali iniziative contribuiscono a chiarire, completare ed approfondire il programma di insegnamento e di percorsi didattici.

Le iniziative para-scolastiche rientrano nelle attività formative ed educative della scuola. La relativa partecipazione è pertanto resa obbligatoria sia per gli allievi che per i docenti.

 

Art. 2

Programmazione e autorizzazione

1.   La programmazione delle iniziative para-scolastiche spetta ai sensi del decreto del presidente della Giunta provinciale del 22 dicembre 1994, n. 63 "Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola” agli organi collegiali competenti.

Durante lo svolgimento delle iniziative parascolastiche gli allievi sono affidati alla sorveglianza degli insegnanti della scuola. Nel caso di visite guidate, viaggi di istruzione, giornate sportive ed escursioni, sono incaricati ad accom-pagnare le allieve/gli allievi al massimo due insegnanti per classe, i collaboratori per l'integrazione e gli insegnanti di insegnamento individuale esclusi.

2.   Il consiglio di classe, in riferimento allo specifico progetto formativo, stabilisce le caratteristiche delle iniziative che coinvolgono più materie di insegnamento o che durano più giorni.

3.   Le singole iniziative parascolastiche  devono essere autorizzate dal direttore/  dalla direttrice della scuola competente.

4.   Per l'effettuazione dei viaggi di istruzione di cui all'art. 5, nel corso di un anno formativo possono essere utilizzati:

a. per le classi finali dei corsi a tempo pieno complessivamente fino a sette giorni di lezione,

b.  per ogni altra classe dei corsi a tempo pieno complessivamente fino a cinque giorni di lezione,

c. per le classi degli apprendisti com-plessivamente fino a tre giorni di lezione.

Tale numero può essere incrementato con giorni non scolastici.

Singoli viaggi di istruzione delle allieve/ degli allievi nell'obbligo di istruzione non devono superare la durata di tre giorni del calendario.

5.  Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla garanzia della sicurezza delle allieve/ degli allievi, in modo particolare rispetto alla sorveglianza e ai mezzi di trasporto.

 

Art. 3

Finanziamenti

1.   Le spese per l'attuazione delle iniziative parascolastiche devono seguire i principi di economicità e conformità, e tenere in considerazione la capacità di spesa delle famiglie.

2.   Le spese per la partecipazione alle iniziative parascolastiche sono, di norma, a carico delle allieve/degli allievi, possono però essere erogate in tutto o in parte dall'Amministrazione provinciale.

3.  Per la riscossione delle quote di contribuzione previste per gli allievi/le allieve valgono le relative disposizioni normative.

4.  Agli insegnanti accompagnatori spettano le indennità di missione previste.

 

CAPO II

Tipologie di iniziative parascolastiche

Art. 4

Visite guidate

1.  Le visite guidate si svolgono in forma di visite di centri/aziende di servizi e di produzione, di luoghi significativi ed attraverso la partecipazione a mani-festazioni. Sono finalizzate all'inte-grazione, all'illustrazione e all'approfon-dimento delle tematiche base previste nel programma d'insegnamento. Sono quindi in stretta connessione con i programmi d'insegnamento e le linee guida, si svolgono durante l'orario d'insegnamento e durano al massimo una giornata. Tali visite vengono programmate dagli insegnanti competenti ed attuate sotto la loro personale direzione e responsabilità.

 

Art. 5

Viaggi di istruzione, giornate sportive ed escursioni

1.  Viaggi di istruzione perseguono in forma più ampia le stesse finalità delle visite guidate, offrono alle allieve e agli allievi  ancora più occasioni per partecipare responsabilmente alla programmazione, organizzazione e allo svolgimento. Detti viaggi integrano l'insegnamento curriculare e sono programmati secondo criteri che valorizzino l'interdisciplinarità.

Essi permettono inoltre un contatto diretto con l'ambiente naturale, con la gente, il confronto con il territorio ed i beni culturali delle diverse epoche storiche, favoriscono la partecipazione a manifestazioni culturali e la conoscenza del mondo del lavoro e dell'economia, fornendo stimoli per un approfondimento ed un miglioramento della convivenza.

A differenza delle visite guidate i viaggi di istruzione di norma hanno la durata di una o più giornate consecutive.

2.   Le giornate sportive tendono a favorire l'attività sportiva delle allieve/degli allievi e possono essere organizzate anche in forma competitiva all'interno della scuola.

Anche la partecipazione a manifestazioni sportive svolte a livello provinciale o interregionale rappresenta un'attività parascolastica.

3.   Le escursioni hanno il fine di motivare le allieve/gli allievi a scoprire personalmente la natura e la cultura nonchè a coltivare contatti sociali.

 

Art. 6

Giornate e settimane di progetto per aree disciplinari,  tirocini individualizzati

1.  Tutti i corsi formativi hanno il compito di educare gli allievi e le allieve all'apprendimento creativo, sociale ed autonomo. Le giornate e le settimane di progetto per aree disciplinari ed i tirocini individualizzati sono finalizzati all'approfondimento e potenziamento delle competenze tecnico-professionali, di quelle sociali e comunicative, delle competenze operative e di metodo, all'ampliamento ed al consolidamento delle conoscenze linguistiche, all'inte-grazione dei saperi teorici tramite progetti didattici orientati ai processi lavorativi, ed alla stabilizzazione di equilibrate relazioni sociali nel gruppo classe. Le giornate e le settimane di progetto per aree disciplinari ed i tirocini individualizzati possono interessare l'intero gruppo classe oppure parte delle allieve/degli allievi di una classe oppure le allieve/gli allievi di più classi.

2.   Le giornate di progetto per aree disci-plinari posso svolgersi sia a scuola, che in luoghi diversi dalla scuola.

3.  Per l'accompagnamento e l'attuazione delle giornate o delle settimane di progetto per aree disciplinari, possono, in aggiunta al personale docente, essere incaricati degli esperti esterni.

4.   Nel caso di bisogni specifici possono essere realizzati, per singole allieve/ singoli allievi,  progetti individualizzati, anche tirocini individuali in azienda.

 

Art. 7

Progetti tra classi e corsi diversi e progetti dell'Unione europea

1.  Le allieve e gli allievi di classi o corsi formativi diversi possono collaborare in progetti comuni al fine di sviluppare le proprie competenze tecnico-pro-fessionali, sociali, operative e di metodo in un contesto più ampio, anche a livello provinciale.

2.  Le allieve e gli allievi possono, altresì, partecipare a progetti organizzati dall'Unione europea.

 

Art. 8

Gemellaggi tra scuole

1.  Una scuola può gemellarsi con un'altra scuola al fine di curare frequenti contatti e realizzare progetti comuni. I gemellaggi tra scuole coinvolgono l'intera comunità scolastica e favoriscono la realizzazione di gemellaggi tra singole classi o lo scambio delle allieve/ degli allievi.

 

Art. 9

Gemellaggi tra classi

1.   I gemellaggi tra classi sono caratterizzati da una continua collaborazione di durata annuale o pluriennale come pure da incontri di classi di scuole diverse, nell'ambito di un comune progetto interdisciplinare.

2.   Le finalità dei gemellaggi consistono nella realizzazione di programmi di lavoro comuni orientati all'apprendimento per progetti. La comunità scolastica è coinvolta nell'attuazione dei progetti ed è informata sui risultati conseguiti.

 

Art. 10

Scambi di allieve/ di allievi

1.   Lo scambio di allieve/ di allievi consiste nel reciproco incontro di allieve ed allievi della stessa fascia d'età provenienti da classi di scuole con uguale o analogo indirizzo di studi.

2.   Il comune lavoro intorno ad uno specifico argomento previsto dai programmi o  dalle linee guida promuove il potenzia-mento delle competenze tecnico-professionali, sociali, operative e di metodo. Inoltre favorisce l'incontro e la comunicazione interculturale, l'apprendi-mento delle lingue, la conoscenza degli aspetti sociali e politici ed economico-culturali del paese partner e serve all'arricchimento culturale individuale e al superamento dei pregiudizi.

 

Art. 11

Ambito di applicazione

1.  Le presenti disposizioni sia applicano nell'ambito dei corsi dell'obbligo scolastico e formativo. Se non in contrasto con quanto previsto dagli specifici progetti formativi, si applicano anche alle altre tipologie di corsi.

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