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Sentenze della Corte costituzionale
1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
Nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio
Attendere, processo in corso!
Sentenza (14 novembre) 28 novembre 1990 n. 525; Pres. Conso - Red. Baldassarre.
Ritenuto in fatto:
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Trento in relazione alla delibera della Giunta della predetta Provincia, adottata il 7 marzo 1990 con il numero d'ordine 2146, con la quale è stato nominato il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto. Il ricorrente chiede che questa Corte, a norma dell'art o dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, dichiari che spetta allo Stato la nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, in genere, degli amministratori di istituti e di aziende di credito che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della Provincia.
A sostegno delle proprie richieste, il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dopo aver riconosciuto, all'art. 5, la competenza concorrente della Regione in materia di « ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale », prevede all'art. 11 la competenza delle Province autonome, da esercitare previo parere del Ministro del tesoro, sia per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito « a carattere locale, provinciale e regionale », sia per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio. Quest'ultima disposizione, continua il ricorrente, ha avuto uno specifico svolgimento nelle norme di attuazione contenute negli artt. 1 e 2 d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234, per le quali, ai fini dell'art. 11 dello statuto, « sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale ». Pertanto, conclude il ricorrente, la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avendo aperto almeno uno sportello fuori della Regione, non dovrebbe essere più inquadrata tra le aziende di credito per le quali le nomine in questione spettano alla Provincia.
2. Si è regolarmente costituita la Provincia autonoma di Trento per chiedere che il ricorso dello Stato sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
Secondo la resistente, l'inammissibilità del ricorso risulterebbe sia dal fatto che quest'ultimo è stato notificato il 29 maggio 1990 e, pertanto, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta nomina (14 marzo 1990), sia dal fatto che è stato impugnato soltanto l'atto finale del procedimento di nomina e non, invece, la designazione del vice-presidente, operata dalla Provincia con nota del 24 ottobre 1989, che costituiva già esercizio della competenza contestata con il presente ricorso.
In ogni caso, continua la Provincia, il ricorso dovrebbe esser rigettato in quanto si baserebbe su un'erronea interpretazione delle disposizioni statutarie e di quelle di attuazione. Secondo la resistente, l'art. 11 dello statuto conterrebbe una norma univoca non abbisognevole di integrazione e di specificazione da parte delle norme di attuazione, nel senso che non farebbe alcun riferimento all'apertura di sportelli esclusivamente nel territorio della Provincia o della Regione ai fini della qualificazione del carattere, regionale o no, della Cassa di risparmio. Le norme di attuazione, sempre secondo la resistente, allorché menzionano l'art. 11 dello statuto si riferirebbero solo al comma 1 dello stesso articolo, laddove si parla delle aziende di credito a carattere regionale, e non anche al comma 3, che concerne le Casse di risparmio senza stabilire ulteriori specificazioni circa il loro carattere.
L'interpretazione sulla quale si basa il ricorso dello Stato, oltre a non avere il sostegno dei dati testuali, sarebbe, ad avviso della Provincia, priva di logica. Innanzitutto, ove si ritenessero applicabili le norme di attuazione contenute nell'art. 2 d.P.R. n. 234 del 1977 anche alle Casse di risparmio (art. 11 comma 3 dello statuto), si perverrebbe all'illogico risultato di ritenere che, mentre le nomine degli amministratori degli istituti di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale rientrerebbero nella piena competenza regionale (art. 3, lett. h
,
delle citate norme di attuazione), al contrario le nomine del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio non sarebbero oggetto di una competenza piena della Provincia, essendo sottoposte al parere del Ministro del tesoro. In realtà, a giudizio della resistente, la previsione di tale parere rappresenterebbe l'elemento equilibratore di una fattispecie nella quale il potere di nomina sarebbe attribuito alla Provincia senza condizionarlo all'apertura di sportelli esclusivamente all'interno del territorio regionale. In secondo luogo, ove alle norme di attuazione si conferisse il significato enunciato nel ricorso, si riconoscerebbe alle stesse un significato contrastante e paralizzante rispetto a quello delle norme statutarie, sicché, nel caso che questa Corte intenda seguirlo, essa dovrebbe sollevare dinnanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R, n. 234 del 1977, anche in riferimento ad altre norme costituzionali, quali gli artt. 103 e 107 dello statuto e l'art. 3 Cost. Infine, la resistente osserva che non esistono nella giurisprudenza di questa Corte precedenti che abbiano pertinenza con il caso ora in esame.
3. In prossimità dell'udienza ambedue le parti in giudizio hanno presentato memorie, con le quali ribadiscono i rispettivi punti di vista. Nuovi argomenti sono stati addotti soltanto dall'Avvocatura dello Stato, la quale, in replica alle eccezioni d'inammissibilità proposte dalla Provincia, rileva: a) la nota 7 marzo 1990, da cui la resistente vorrebbe far decorrere il
dies a quo
per la proposizione del ricorso, conterrebbe solo un preannuncio, mentre la delibera contenente la nomina sarebbe stata integralmente comunicata con la nota 15 marzo 1990, pervenuta il 31 marzo 1990; b) la Provincia non ha impugnato la nota 12 dicembre 1989 del Ministro del tesoro, con la quale quest'ultimo precisava univocamente che la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto non può più considerarsi azienda di credito a carattere regionale, ne l'analoga nota del 9 febbraio 1990 dello stesso Ministro, riconoscendo così l'interpretazione del ricorrente.
4. All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che, a seguire l'interpretazione della resistente, la Provincia di Trento manterrebbe la competenza sulla nomina dei vertici della Cassa di risparmio anche se questa aprisse sportelli, per ipotesi, su tutto il territorio nazionale. La medesima Avvocatura, comunque, non si è opposta alla subordinata richiesta di parte avversa di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 delle norme di attuazione.
La difesa della Provincia di Trento, premesso che il caso in esame pone problemi giuridici diversi da quelli già presi in esame da questa Corte con riferimento alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, ha sottolineato come l'interpretazione della Presidenza del Consiglio porti a ritenere che una competenza statutaria della Provincia autonoma di Trento (nomina dei vertici della locale Cassa di risparmio) possa essere cancellata da atti amministrativi statali, giacché l'autorizzazione all'apertura di sportelli fuori del territorio regionale è di competenza di organi ministeriali o della Banca d'Italia, senza alcuna partecipazione, nemmeno a titolo consultivo, della Provincia medesima.
Considerato in diritto:
II conflitto di attribuzione oggetto di questo giudizio è stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento 7 marzo 1990 n. 2146, con la quale è stato nominato il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
Il ricorrente, argomentando dagli artt. 5 e 11 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), che riconoscono alla Regione la competenza concorrente sull'ordinamento degli istituti e delle aziende di credito a carattere regionale e alle Province autonome il potere di nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio a carattere regionale, e riferendosi alle norme di attuazione contenute nell'art. 2 d.P.R. 16 marzo 1977 n. 234, che definiscono come aziende di credito a carattere regionale soltanto quelle « che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale », chiede che si dichiari la spettanza allo Stato della nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, in genere, degli amministratori di istituti e di aziende di credito che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della Provincia.
Lo stesso ricorrente chiede in via consequenziale l'annullamento della delibera di nomina prima citata.
2. La Provincia autonoma di Trento ha sollevato in via preliminare una eccezione d'inammissibilità per tardività del ricorso, che tuttavia non è fondata.
La resistente argomenta tale eccezione in un duplice modo. In primo luogo essa sostiene che il ricorso, essendo stato notificato il 29 maggio 1990, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dall'effettiva conoscenza, la quale si sarebbe prodotta con la lettera raccomandata ricevuta dal Ministro del tesoro il 14 marzo 1990, che comunicava l'avvenuta nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed informava che sarebbe seguita la notifica di copia autentica del provvedimento adottato. Questa argomentazione non può essere condivisa, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decorrenza del termine di proponibilità del ricorso rileva la conoscenza dell'atto nel suo contenuto, e non già quella relativa alla mera esistenza dell'atto Stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 66 del 1967, 51 del 1978 e 179 del 1987). Poiché la comunicazione data con la lettera del 14 marzo 1990 si limita semplicemente a informare che la nomina era avvenuta e poiché la delibera impugnata è stata notificata in copia con una nota ricevuta il 31 marzo 1990, è quest'ultima data che costituisce il
dies a quo
per la decorrenza del termine di proponibilità del ricorso. Pertanto, considerato che il ricorso è stato notificato il 29 maggio 1990, deve escludersi la sua tardività per l'aspetto ora esaminato.
Per la resistente il ricorso dovrebbe esser considerato tardivo anche sotto un diverso profilo. Essa, infatti, afferma che la competenza contestata era stata esercitata dalla Provincia sin dal 24 ottobre 1989, allorché questa aveva inviato al Ministero del tesoro la designazione del nuovo vicepresidente al fine di ottenere il parere previsto dall'art. 11 comma ult. dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Secondo la resistente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché attendere l'atto finale del procedimento di nomina, avrebbe dovuto impugnare la comunicazione della predetta designazione, con la quale la Provincia già rivendicava a sé il potere contestato. E, il non averlo fatto, dovrebbe indurre a considerare tardivo il ricorso.
Anche sotto il profilo da ultimo indicato, l'eccezione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento non può essere accolta. Non v'è dubbio, che, già con la designazione inviata al Ministro del tesoro per ottenere il parere, la Provincia abbia compiuto un atto di esercizio della competenza contestata e che, pertanto, già allora il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzione in relazione a quell'atto infraprocedimentale. Tuttavia, che lo Stato, in replica alla predetta nota di designazione, abbia rivendicato per sé il potere di nomina senza proporre ricorso per conflitto di attribuzione, non può produrre alcun effetto preclusivo rispetto alla successiva proposizione di un conflitto in relazione ad atti susseguenti del procedimento con i quali la Provincia abbia esercitato la medesima competenza e, in particolare, in relazione all'atto finale del procedimento di nomina. Al giudizio per conflitto di attribuzione, infatti, non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza (per la conforme costante giurisprudenza di questa Corte, v., ad esempio, sentt. nn. 77 e 82 del 1958, 56 del 1969 e 89 del 1977).
Del resto, poiché all'atto infraprocedimentale non può riconoscersi alcun effetto impegnativo nei confronti degli atti successivi del procedimento, non si può escludere la rilevanza dell'ipotesi che la Provincia avrebbe potuto desistere dal portare a compimento il procedimento di nomina iniziato, tanto più che alla richiesta del parere sulla designazione era seguita da parte statale la rivendicazione a sé della competenza esercitata, anche questa senza alcun seguito giudiziale. Sicché il prudente atteggiamento dello Stato, che ha atteso, per l'elevazione del conflitto, l'atto finale del procedimento, non potrebbe in alcun caso essere interpretato come accettazione degli effetti collegati all'esercizio della competenza potenzialmente in contestazione.
Né avrebbe alcun valore ricordare in senso contrario il costante orientamento di questa Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, ecc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata (v., ad esempio, sentt. nn. 63 del 1965, 94 e 112 del 1972, 28 del 1979). In tali ipotesi, infatti, si deve correttamente parlare di decadenza "dall'esercizio dell'azione - azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre disponibile - per il fatto che in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e per il quale è già inutilmente spirato il termine di proponibilità del ricorso.
3. Il ricorso è fondato.
Diversamente da quanto sembra supporre il ricorrente nelle sue richieste formali, oggetto del giudizio non è la spettanza del potere di nomina di tutti gli organi di vertice delle Casse di risparmio con sede centrale nella Provincia che abbiano aperto sportelli fuori del territorio regionale, ma è, invece, la spettanza del potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avente le caratteristiche appena menzionate. Ai fini della decisione del conflitto tra Stato e Provincia autonoma di Trento, ciascuno dei quali rivendica a sé il potere relativo alla predetta nomina, occorre verificare se la competenza provinciale in ordine alla preposizione del vice-presidente delle Casse di risparmio con sede legale nel proprio territorio sia limitata soltanto alle casse aventi carattere regionale e se tale carattere venga meno ove l'istituto di credito apra uno o più sportelli fuori dei confini regionali.
In relazione al primo punto, si può convenire con la resistente che le disposizioni statutarie invocate, considerate nel loro mero tenore letterale, non escludono la possibilità di riferire il potere di nomina contestato a tutte le Casse di risparmio aventi la sede legale nel territorio provinciale, abbiano o meno carattere regionale. L'art. 11 comma ult. dello statuto, infatti, dice semplicemente che « la Provincia nomina il presidente e il vice-presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministro del tesoro », senza specificare che la Cassa debba avere carattere regionale. E anche. l'art. 5 dello stesso statuto non è decisivo ai fini della delimitazione dell'anzidetto potere di nomina, poiché, nell'attribuire la potestà legislativa concorrente in materia di credito alla Regione, usa una dizione che lascia il dubbio se il carattere regionale si riferisca soltanto alle aziende di credito o si estenda anche alle Casse di risparmio e alle Casse rurali, oltreché agli enti di credito fondiario e di credito agrario (v. art. 5 n. 3: « ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale »).
D'altra parte, se dal tenore letterale delle disposizioni si passa a considerare l'ordine sistematico nel quale esse sono collocate, si traggono elementi che indurrebbero a delimitare il potere provinciale di nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio soltanto alle casse aventi carattere regionale. Infatti, il comma ult. dell'art. 11 è collocato all'interno di un articolo nel quale sono ripartite le competenze tra lo Stato e la Provincia, in modo che a quest'ultima sono riconosciuti poteri (in ordine all'apertura e al trasferimento di sportelli) concernenti soltanto le « aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale », previo parere, come nel caso delle nomine di cui al comma ult., del Ministro del tesoro, mentre allo Stato sono attribuiti poteri afferenti alle « altre aziende di credito » che intendano aprire o trasferire sportelli all'interno del territorio provinciale, sentito il parere della stessa Provincia interessata. In altri termini, anche al caso in questione sembra applicarsi la
ratio
che presiede alla ripartizione di competenze stabilita in materia di istituti di credito per altre autonomie speciali, in base alla quale, mentre la competenza dell'ente autonomo si esercita nella pienezza della sua consistenza costituzionale soltanto nei confronti degli istituti creditizi aventi carattere regionale, al contrario, rispetto agli altri istituti, le competenze si esprimono in atti di collaborazione (essenzialmente in pareri) rispetto all'esercizio di attribuzioni che spettano allo Stato in quanto in esse domina l'interesse nazionale (v. sent. n. 1141 del 1988).
A risolvere in quest'ultimo senso il dubbio interpretativo concorrono in modo decisivo le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234. L'art. 1 comma 1 di quest'ultimo decreto, nel trasferire alla Regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni in materia di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale, ritaglia all'interno di queste ultime le competenze nominate nell'art. 11 dello statuto per confermare la spettanza alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò significa che, per tale norma di attuazione, il potere di nominare il presidente e il vice-presidente delle Casse di risparmio (art. 11, comma 3) deve ritenersi attribuito alle Province autonome limitatamente agli istituti di credito aventi carattere regionale.
E, poiché l'art. 2 comma 1 dello stesso d.P.R. n. 234 del 1977 precisa che « ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11 » dello statuto « sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale », deve concludersi che il potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, concernendo un istituto di credito che, successivamente all'entrata in vigore delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 234 del 1977, ha aperto sportelli bancari fuori del territorio regionale, spetta allo Stato, e non già alla Provincia autonoma di Trento. Conseguentemente a ciò, va annullata la delibera n. 2146 del 7 marzo 1990, con la quale la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha illegittimamente provveduto a nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
4. Né contro tale conclusione può valere l'argomento, addotto dalla resistente, per il quale non dovrebbe riconoscersi alcuna rilevanza alle norme di attuazione ai fini dell'interpretazione dell'art. 11 comma ult. dello statuto, dal momento che quest'ultima disposizione, nel tacere ogni specificazione sul carattere delle Casse di risparmio il cui vice-presidente dev'esser nominato dalla Provincia, dimostrerebbe di non aver bisogno di alcuna norma di attuazione, essendo chiaro, in mancanza di qualsiasi delimitazione posta dallo Statuto, che quel potere di nomina dovrebbe estendersi a tutte le Casse di risparmio aventi sede legale nella Provincia a prescindere dall'ubicazione degli sportelli delle Casse medesime.
Tale assunto non può essere condiviso, poiché questa Corte ha già affermato in via generale che « la mancanza di qualsiasi limitazione espressa nella disposizione statutaria (...) non può certo avere il significato dell'illimitatezza della relativa attribuzione, essendo qualsiasi competenza regionale intrinsecamente limitata all'interesse della Regione considerata» (sent. n. 1141 del 1988). E, con specifico riferimento a un'ipotesi di nomina di amministratori di una Cassa di risparmio avente sede legale nel Friuli-Venezia Giulia e sportelli fuori del territorio della medesima Regione, la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che « in mancanza di precisazione o specificazioni (...) l'estensione della presenza e dell'attività fuori del territorio regionale provoca per le Casse di risparmio (...) il venir meno di una condizione essenziale per l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione » (sent. n. 1147 del 1988).
In altri termini, poiché in ambedue le decisioni citate la Corte ha inequivocabilmente affermato che in via di principio i poteri delle Regioni o delle Province autonome sono naturalmente delimitati dai confini dell'interesse regionale o provinciale sotteso alle competenze legislative e amministrative delle stesse e poiché, sotto il profilo spaziale, quei confini coincidono, in via di principio, con i limiti del rispettivo territorio, la mancanza nelle norme statutarie (o in quelle di attuazione) di qualsiasi precisazione circa l'ambito di estensione dell'attività degli enti sottoposti alle proprie competenze deve essere interpretata attraverso « una lettura rigorosa » (v. sent. n. 1147 del 1988), vale a dire nel senso restrittivo di circoscrivere i poteri di nomina dell'ente regionale (o provinciale) agli istituti di credito che limitano la propria attività di erogazione dei servizi bancari all'interno del territorio dell'ente autonomo titolare di quei poteri.
Questa posizione di principio esclude, pertanto, la validità delle premesse da cui muove la resistente, sicché, di fronte all'impossibilità di interpretare l'asserito silenzio dello statuto in senso estensivo, viene meno l'ipotesi che debbano considerarsi irrilevanti, ai fini dell'interpretazione dell'art. 11 comma ult. dello statuto, le norme di attuazione che circoscrivono l'ambito di attività delle Casse di risparmio indicate nello stesso art. 11 a quello coincidente con il territorio proprio della Regione Trentino-Altro Adige. Tanto più ciò vale se si considera che un'ipotetica interpretazione estensiva, come quella auspicata dalla resistente in questo giudizio, potrebbe portare all'irragionevole conseguenza che si riconosca a ciascuna delle Province autonome (o a singole Regioni) poteri relativi alla disciplina o all'ordinamento di Casse di risparmio che, pur avendo la sede legale nella Provincia (o nella Regione) interessata, abbiano fuori del territorio regionale la maggioranza dei propri sportelli e, quindi, svolgano la loro attività principale in altre Regioni.
Né, contrariamente a quanto suppone la Provincia resistente, è possibile trarre argomenti dall'art. 3 lett. h), del d.P.R. n. 234 del 1977, al fine di escludere che i citati artt. 1 e 2 del medesimo decreto si riferiscano al potere provinciale di nomina previsto dall'art. 11 comma ult. dello statuto.
La resistente suppone che la statuizione contenuta nell'art. 3, lett. h), per la quale la Regione nomina gli amministratori e i sindaci degli istituti di credito a carattere regionale in mancanza di qualsiasi parere ministeriale, ove sia confrontata con l'art. 11 comma ult. dello statuto (il quale, come è noto, prevede che la Provincia nomina il presidente e il vice-presidente delle Casse di risparmio sentito il Ministro del tesoro), dimostrerebbe che solo nel primo caso si avrebbe a che fare con istituti di credito operanti nell'ambito regionale, mentre nel secondo caso, come sarebbe attestato dalla previsione del parere ministeriale, non si sarebbe in presenza di enti di credito a carattere regionale, potendo le Casse di risparmio operare anche al di fuori dei confini regionali.
In realtà, a parte la considerazione che tale ipotesi interpretativa si porrebbe in contrasto con una consolidata tendenza storica per la quale le Casse di risparmio svolgono sempre di più attività indifferenziate rispetto agli altri istituti di credito, la rilevata diversità di disciplina ha altre motivazioni. A ben vedere, infatti, il parere ministeriale è previsto in relazione a tutte le competenze attribuite alla Provincia in materia di credito, vale a dire tanto in riferimento a poteri, come quello considerato dalla resistente, corrispondenti a poteri regionali per i quali quel parere non è richiesto, quanto in riferimento a competenze relative ad attività, come quelle regolate dall'art. 11 comma 1 dello statuto (autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli), proprie di istituti di credito a carattere locale o regionale. Ora, a parte che l'ultima delle ipotesi indicate, di per se stessa, si pone in contraddizione con l'interpretazione data dalla resistente, dal momento che prevede il parere ministeriale in relazione a una competenza provinciale avente ad oggetto istituti di credito a carattere regionale, il complesso delle norme vigenti sui poteri regionali e provinciali in materia di credito dimostra che il parere del Ministro del tesoro è previsto come contrappeso all'esercizio di competenze di un ente, quale la Provincia, che ha sporadiche attribuzioni in materia di credito, mentre non è richiesto in relazione a competenze, anche dello stesso tipo, imputate alla Regione, godendo questa, in base agli artt. 5 n. 3 e 16 comma 1 dello Statuto, di più organiche attribuzioni in materia di ordinamento degli istituti di credito a carattere regionale, tali da consentire una più ampia visione dei problemi ordinamentali del credito, fra i quali si collocano i poteri di nomina degli amministratori, così da non esigere contrappesi come il ricordato parere del Ministro del tesoro.
Del resto, proprio dall'art. 3 lett. h) d.P.R, n. 234 del 1977 si può dedurre un argomento testuale esattamente contrario all'ipotesi interpretativa proposta dalla resistente. Infatti, nel riconoscere alla Regione Trentino-Alto Adige il potere di nomina degli amministratore degli istituti di credito a carattere regionale, l'articolo citato precisa « all'infuori dei casi di cui all'art. 11 » dello statuto, cioè all'infuori delle ipotesi, previste dall'art. 11 comma ult. relative alla nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio ad opera della Provincia: e tale precisazione non avrebbe ragione di essere se non si trattasse, in ambedue i casi, di istituti di credito dello stesso tipo, vale a dire istituti a carattere regionale.
5. Per le ragioni dette nei due punti precedenti, non può sussistere alcun dubbio circa l'esclusione di un possibile contrasto fra l'art. 2 comma 1 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R, n. 234 del 1977 e l'art. 11 comma ult. dello statuto. Viene meno, così, un requisito essenziale affinchè questa Corte possa sollevare di fronte a se stessa la relativa questione di legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata dalla Provincia resistente.
Questa Corte, tuttavia, non si può esimere dall'osservare, in conclusione, che pressante è ormai l'esigenza di un riesame sistematico dei poteri regionali (e provinciali) in materia di credito sia al fine di rendere coerente il complesso corpo normativo esistente nel settore, sia, con specifico riferimento alle autonomie differenziate, al fine di eliminare le profonde e spesso ingiustificate disparità di disciplina tra Regione e Regione. Siffatto riesame si palesa tanto più urgente alla luce delle attuali vicende evolutive del sistema bancario italiano, caratterizzate da un generale ampliamento dei mercati creditizi, il quale è legato, in particolare, all'inserimento degli istituti di credito italiani nella più ampia cornice della Comunità economica europea.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, conseguentemente, annulla la delibera della Giunta della Provinca autonoma di Trento n. 2146 del 7 marzo 1990.
Indice
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Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 4 (Spese obbligatorie)
Art. 5 (Spese impreviste)
Art. 6 (Variazioni di bilancio compensative per spese di personale)
Art. 7 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l’attuazione del SIOPE)
Art. 8 (Gestione dei residui)
Art. 9 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
Art. 10 (Bilancio triennale 2009-2011)
Art. 11 (Entrata in vigore)
Allegati
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
a) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
Art. 1-4.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9 (Disposizioni transitorie)
Art. 10
Art. 11
b) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
c) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
e) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
f) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
g) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
i) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
j) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
k) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
l) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
m) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
n) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
o) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
p) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
q) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
r) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
s) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
t) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
u) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 47
v) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2021, n. 22
w) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 5
x) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 17
y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)
Art. 3 (Indennità provinciale)
Art. 4 (Retribuzione professionale docenti)
Art. 5 (Aumento dell'indennità provinciale per la laurea di primo livello)
Art. 6 (Indennità di bilinguismo)
Art. 7 (Indennità per docenti vicari/e)
Art. 8 (Compenso per lavoro straordinario)
Art. 9 (Premi di produttività)
Art. 10 Disciplina di missione
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati a decorrere dal 01/09/2008
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente
Disciplina di missione
Dichiarazione a verbale della Parte pubblica
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
j'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
k'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
l'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
n'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
o'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
p'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
r'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
s'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
t'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
u'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
v'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
Protocollo di intesa
w'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
x'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
y'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
z'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
Sottoscritto in data 03.12.2020 in base deliberazione della Giunta provinciale n. 944 del 28.11.2020
A seguito delle trattative tra le organizzazioni sindacali e la delegazione pubblica, le parti convengono sul presente accordo stralcio.
Disposizioni generali
Trattamento economico
Servizio mensa e servizio alternativo di mensa
Lavoro agile (Smart working)
Premio di produttività e premio speciale per l’eccezionale incremento del carico di lavoro durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19
Disposizioni varie
Disposizioni finali
a''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
b''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
c''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
d''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
e''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
f''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
g''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
h''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
a) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
a) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
b) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 29
c) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1983, n. 2
d) LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1983, n. 16
e) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (2)
Art. 1-2
Art. 3
Art. 4-6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22 (Assunzione di competenze statali e del relativo personale)
Art. 23
Art. 24-25
Art. 26 (Clausola d'urgenza)
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
Disposizioni generali
Bilancio
La gestione
Conto consuntivo
Servizio di tesoreria
Gestione patrimoniale
Art. 19 (Inventari)
Ufficio Ragioneria
b) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
d) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
e) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
f) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
g) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
h) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
i) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
Delibera 11 gennaio 2022, n. 4
Delibera 18 gennaio 2022, n. 18
Delibera 25 gennaio 2022, n. 30
Delibera 25 gennaio 2022, n. 36
Delibera 25 gennaio 2022, n. 37
Delibera 25 gennaio 2022, n. 44
Delibera 1 febbraio 2022, n. 63
Delibera 8 febbraio 2022, n. 82
Delibera 8 febbraio 2022, n. 83
Delibera 8 febbraio 2022, n. 88
Delibera 8 febbraio 2022, n. 90
Delibera 15 febbraio 2022, n. 102
Delibera 22 febbraio 2022, n. 120
Delibera 22 febbraio 2022, n. 124
Delibera 22 febbraio 2022, n. 125
Delibera 22 febbraio 2022, n. 130
Delibera 8 marzo 2022, n. 146
Delibera 8 marzo 2022, n. 167
Delibera 29 marzo 2022, n. 198
Delibera 29 marzo 2022, n. 206
Delibera 29 marzo 2022, n. 213
Delibera 29 marzo 2022, n. 214
Delibera 29 marzo 2022, n. 215
Delibera 12 aprile 2022, n. 255
Delibera 12 aprile 2022, n. 264
Delibera 26 aprile 2022, n. 270
Delibera 26 aprile 2022, n. 276
Delibera 26 aprile 2022, n. 284
Delibera 3 maggio 2022, n. 290
Delibera 3 maggio 2022, n. 292
Delibera 3 maggio 2022, n. 296
Delibera 3 maggio 2022, n. 305
Delibera 10 maggio 2022, n. 315
Delibera 10 maggio 2022, n. 316
Delibera 17 maggio 2022, n. 337
Delibera 17 maggio 2022, n. 339
Delibera 17 maggio 2022, n. 344
Delibera 24 maggio 2022, n. 359
Delibera 24 maggio 2022, n. 362
Delibera 31 maggio 2022, n. 382
Delibera 31 maggio 2022, n. 396
Delibera 14 giugno 2022, n. 413
Allegato
Delibera 14 giugno 2022, n. 417
Delibera 14 giugno 2022, n. 422
Delibera 21 giugno 2022, n. 438
Delibera 21 giugno 2022, n. 440
Delibera 21 giugno 2022, n. 443
Delibera 21 giugno 2022, n. 452
Delibera 21 giugno 2022, n. 453
Delibera 28 giugno 2022, n. 462
Delibera 5 luglio 2022, n. 476
Delibera 5 luglio 2022, n. 477
Delibera 5 luglio 2022, n. 478
Allegato
Delibera 5 luglio 2022, n. 481
Delibera 2 agosto 2022, n. 532
Delibera 2 agosto 2022, n. 535
Delibera 30 agosto 2022, n. 602
Delibera 30 agosto 2022, n. 604
Delibera 30 agosto 2022, n. 607
Delibera 6 settembre 2022, n. 627
Delibera 13 settembre 2022, n. 643
Delibera 20 settembre 2022, n. 668
Delibera 20 settembre 2022, n. 670
Delibera 27 settembre 2022, n. 692
Delibera 11 ottobre 2022, n. 729
Delibera 11 ottobre 2022, n. 732
Delibera 18 ottobre 2022, n. 745
Delibera 18 ottobre 2022, n. 747
Delibera 25 ottobre 2022, n. 759
Delibera 25 ottobre 2022, n. 768
Delibera 25 ottobre 2022, n. 770
Delibera 25 ottobre 2022, n. 773
Delibera 25 ottobre 2022, n. 776
2021
2020
2019
Delibera 8 gennaio 2019, n. 13
Delibera 29 gennaio 2019, n. 18
Allegato A
Ambito di applicazione
Beneficiari
Iniziative e costi ammissibili
Iniziative e costi non ammissibili
Tipologia e ammontare dell’aiuto
Presentazione delle domande
Istruttoria delle domande
Concessione o diniego
Rendicontazione e liquidazione
Obblighi
Controlli e sanzioni
Clausola di salvaguardia
Divieto di cumulo
Efficacia e applicabilità
Delibera 29 gennaio 2019, n. 31
Delibera 12 febbraio 2019, n. 70
Delibera 19 febbraio 2019, n. 89
Delibera 26 febbraio 2019, n. 130
Delibera 12 marzo 2019, n. 141
Delibera 19 marzo 2019, n. 175
Delibera 26 marzo 2019, n. 197
Delibera 2 aprile 2019, n. 219
Delibera 2 aprile 2019, n. 221
Delibera 16 aprile 2019, n. 296
Delibera 30 aprile 2019, n. 324
Delibera 4 giugno 2019, n. 426
Delibera 4 giugno 2019, n. 430
Delibera 11 giugno 2019, n. 462
Delibera 11 giugno 2019, n. 469
Delibera 11 giugno 2019, n. 476
Delibera 11 giugno 2019, n. 477
Delibera 25 giugno 2019, n. 535
Delibera 25 giugno 2019, n. 543
Delibera 11 luglio 2019, n. 555
Delibera 16 luglio 2019, n. 597
Delibera 16 luglio 2019, n. 605
Delibera 23 luglio 2019, n. 636
Delibera 23 luglio 2019, n. 637
Delibera 23 luglio 2019, n. 638
Delibera 30 luglio 2019, n. 654
Delibera 30 luglio 2019, n. 658
Delibera 30 luglio 2019, n. 666
Delibera 6 agosto 2019, n. 676
Delibera 6 agosto 2019, n. 678
Delibera 27 agosto 2019, n. 717
Delibera 3 settembre 2019, n. 751
Delibera 1 ottobre 2019, n. 809
Delibera 29 ottobre 2019, n. 890
Delibera 5 novembre 2019, n. 897
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Delibera 19 dicembre 2017, n. 1412
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Delibera 19 dicembre 2017, n. 1429
Anlage
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Delibera 19 dicembre 2017, n. 1435
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1448
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Delibera 17 dicembre 2007, n. 4415
Delibera 28 dicembre 2007, n. 4546
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