(1) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è abrogata.
(2) La lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituita:
“i) installazione, modifica o sostituzione di serbatoi d’acqua interrati con una capacità massima di 20 m³, nonché installazione di serbatoi di gas con una capacità massima di 13 m³, incluse le opere correlate;”
(3) La lettera k) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituita:
“k) installazione, modifica o sostituzione di pensiline per fermate d’autobus; collocazione di mezzi pubblicitari, cartelli informativi o segnaletici seconde le direttive approvate dalla Giunta provinciale;”
(4) La lettera r) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituita:
“r) installazione, modifica o sostituzione di impianti tecnologici all’interno di edifici esistenti e realizzazione di piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue per scarichi domestici fino a 50 abitanti equivalenti;”
(5) La lettera v) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituita:
“v) costruzione di legnaie ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5; costruzione di depositi per la legna, anche con tettoie, nei casi determinati dalla Giunta provinciale e previo parere dell’autorità forestale;”