(1) Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera a), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il numero dei componenti del Comitato etico provinciale di cui all’articolo 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è ridotto da 14 a 12.
(2) il Comitato etico provinciale è composto da:
- tre medici ospedalieri;
- un medico di medicina generale;
- una o un rappresentante delle istituzioni per anziani;
- una psicologa o uno psicologo;
- un’infermiera o un infermiere;
- due esperte o esperti in materia di bioetica;
- una persona specialista in teologia ed esperta in materia di bioetica;
- una o un rappresentante delle organizzazioni di tutela degli interessi degli utenti del Servizio sanitario provinciale;
- un’esperta o un esperto in materia giuridica.
(3) La Giunta provinciale nomina la o il presidente, la o il vicepresidente e i componenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), su proposta dei rispettivi ordini o collegi professionali. I componenti di cui al comma 2, lettere c), f), g), h) e i), sono nominati dalla Giunta provinciale, sentiti eventualmente i rispettivi ordini o collegi professionali o gli enti e organismi competenti, sulla base di comprovate esperienze e specifiche conoscenze nelle materie di competenza del Comitato etico provinciale o nel campo della tutela dei consumatori e degli utenti.
(4) Le funzioni di segreteria sono svolte da una o un dipendente della Ripartizione provinciale Sanità di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(5) I componenti del Comitato etico provinciale, compreso il o la presidente, restano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.
(6) Il Comitato etico provinciale, con proprio regolamento, specifica in dettaglio i propri compiti, disciplina la propria organizzazione e modalità di funzionamento e definisce le regole di comportamento dei propri componenti, fatte salve le norme provinciali sugli organi collegiali.