(1) La domanda volta ad ottenere l’autorizzazione di cui all'articolo 7/bis, comma 1, della legge, deve essere presentata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al comune territorialmente competente e, per conoscenza, all'unità di coordinamento di cui all’Art. 9 del presente regolamento, utilizzando la modulistica di cui all’allegato A del regolamento stesso.
(2) Al momento della presentazione della domanda in comune, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente e all’unità di coordinamento il nome del/della responsabile del procedimento.
(3) L’autorizzazione o il provvedimento di diniego di cui all'articolo 7/bis della legge sono rilasciati, previo parere della commissione edilizia comunale e dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente, secondo quanto previsto dall’articolo 7/bis, comma 2, della legge e dalle disposizioni del presente regolamento, e sono comunque trasmessi all’unità di coordinamento. Nell'ambito del procedimento deve essere verificata da parte del comune anche la compatibilità urbanistica dell'intervento progettato.
(4) Il/La responsabile del procedimento del comune può richiedere, per una sola volta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta; in tal caso deve prima interpellare l’unità di coordinamento. Tale richiesta deve comprendere anche le richieste di integrazione e le proposte di minimizzazione dell’unità di coordinamento, comunicate al/alla responsabile del procedimento del comune almeno tre giorni lavorativi prima del trentesimo giorno. Le integrazioni devono pervenire entro 120 giorni dalla richiesta, pena l’archiviazione della domanda.
(5) L’autorizzazione decade se l’impianto non è realizzato entro un anno dalla ricezione dell’autorizzazione o dalla formazione del silenzio-assenso. L’autorizzazione decade inoltre per i sistemi o le specifiche potenze radioelettriche che non sono attivati entro un anno dalla ricezione dell’autorizzazione o dalla formazione del silenzio-assenso. L'impianto realizzato, anche solo parzialmente, deve essere demolito, se entro il suddetto termine non è attivato alcun sistema.
(6) Previa presentazione di una richiesta motivata, il sindaco/la sindaca, sentita la Conferenza KIS, può concedere una proroga fino ad un anno del termine di cui al comma 5. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune e, per conoscenza, all'unità di coordinamento almeno 40 giorni prima della decadenza dell'autorizzazione. La determinazione del sindaco/della sindaca è comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
(7) Nel caso di dismissione dell'impianto l’autorizzazione si intende automaticamente revocata e l'impianto deve essere demolito entro sei mesi dalla dismissione o entro il diverso termine stabilito dal comune.