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In vigore al: 31/10/2020

h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 131)
Procedure per l'anticipazione della partecipazione tariffaria ai servizi residenziali per anziani

1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 1 (Finalità)   delibera sentenza

(1)Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 7/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le procedure per la richiesta di pagamento della partecipazione tariffaria a cura degli enti gestori dei servizi residenziali accreditati per anziani con sede in provincia di Bolzano, l'anticipazione da parte dei comuni competenti per l'integrazione tariffaria, le procedure giudiziali e di recupero coattivo, l’assunzione delle spese procedurali e la restituzione degli importi effettivamente recuperati, nonché le materie indicate all'articolo 7/ter, comma 4, della citata legge provinciale.

(2) Di seguito gli enti gestori dei servizi residenziali accreditati per anziani con sede in provincia di Bolzano sono denominati “gestori”, i comuni competenti per l'integrazione tariffaria “comuni” e le persone obbligate alla compartecipazione tariffaria “debitori”. Gli enti gestori ai quali i comuni hanno delegato la competenza per l'integrazione tariffaria sono equiparati ai comuni.

(3) I termini relativi a persone e funzioni che nel presente regolamento compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo. 2)

massimeDelibera 21 maggio 2013, n. 745 - Modulo unificato: domanda di ammissione nella residenza per anziani (modificata con delibera n. 855 del 26.07.2016 e delibera n. 539 del 05.06.2018)
2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 1 agosto 2016, n. 22.

Art. 2 (Campo di applicazione) 

(1)Il presente regolamento riguarda i servizi residenziali per anziani con sede in provincia di Bolzano, compresi i ricoveri temporanei, i ricoveri transitori, gli accompagnamenti abitativi per anziani e altre forme di servizi per anziani, qualora per essi sia prevista l'integrazione tariffaria del comune. 3)

3)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 1 agosto 2016, n. 22.

Art. 3 (Prescrizioni relative alla richiesta di pagamento della partecipazione tariffaria)

(1) Il gestore richiede al debitore il pagamento della partecipazione tariffaria per le prestazioni eseguite nel mese precedente e a tal'uopo gli trasmette la relativa richiesta di pagamento entro il 10 del mese con l'avviso che il pagamento deve aver luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4 (Anticipazione a cura del comune)

(1) Qualora dovesse risultare necessario procedere al recupero in via giudiziale nei confronti del debitore, il comune, a norma delle disposizioni dei commi seguenti, anticipa gli importi sospesi al gestore, al fine di garantirne la liquidità. In caso di anticipazione il credito del gestore competente per le azioni giudiziali rimane in essere e non decade nei confronti del debitore.

(2) Presupposto per l'anticipazione a cura del comune, è che il gestore ha trasmesso due diffide al debitore e che gli importi in tutto o in parte non sono stati saldati. Le diffide devono riguardare tutti gli importi, che al momento della rispettiva diffida siano esigibili non prescritti e per i quali il gestore non abbia preso una decisione riguardo il recupero in via giudiziale. Le diffide prevedono un termine di pagamento di 15 giorni dal ricevimento della diffida. La prima diffida deve aver luogo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento stabilito nella richiesta di pagamento di cui all'articolo 3, la seconda entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella prima diffida. La seconda diffida deve avvenire a cura di un avvocato su incarico del gestore, il quale ha facoltà di conferire all'avvocato la procura all'incasso. Il gestore provvede immediatamente alla trasmissione di una copia dell'incarico concernente la seconda diffida, e, per quanto non sia ancora avvenuto, del contratto in essere con l'avvocato al comune. Una copia della diffida e, per quanto non sia ancora avvenuto, delle richieste di pagamento riguardanti il credito sono immediatamente trasmessi al comune a seconda dei casi, dal gestore ovvero dall'avvocato incaricato.

(3) Il comma 2 si applica anche agli importi, che siano esigibili alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento a condizione che il gestore non abbia preso alcuna decisione riguardo il recupero in via giudiziale. Per tali importi contemporaneamente alla prima diffida deve essere realizzata l'interruzione dei termini prescrizionali. In deroga al comma 2 la prima diffida per gli importi di cui al presente comma deve essere trasmessa al debitore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(4) Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di pagamento della seconda diffida il gestore deve, anche nel caso del rilascio della procura all'incasso, comunicare all'avvocato incaricato ed al comune, se ha avuto luogo un pagamento. In ogni caso i pagamenti effettuati dal debitore anche successivamente a tale scadenza, devono essere comunicati immediatamente a cura del gestore all'avvocato incaricato ed al comune.

(5) Qualora il pagamento della partecipazione tariffaria in tutto o in parte non abbia avuto luogo entro 20 giorni dalla scadenza del termine di pagamento della seconda diffida, l'avvocato incaricato trasmette al gestore ed al comune una presa di posizione ed una raccomandazione in ordine ad un modo sensato di procedere. Qualora entro lo stesso termine abbia avuto luogo presso l'avvocato il pagamento dell'importo corrispondente alla partecipazione tariffaria, l'avvocato ne informa il gestore ed il comune ed effettua il versamento a favore del gestore. Gli interessi di mora e le spese legali per la diffida non pagati vanno messi in conto dal gestore al debitore. In ogni caso, i pagamenti del debitore a favore dell'avvocato, che abbiano luogo a seguito della trasmissione della presa di posizione, vanno comunicati immediatamente al gestore ed al comune e versati al gestore.

(6) A condizione che il comune abbia ricevuto tutti i documenti di cui al comma 2 e, in aggiunta, per gli importi di cui al comma 3 la prova dell'interruzione dei termini prescrizionali, entro 30 giorni dal ricevimento della presa di posizione e della raccomandazione dell'avvocato incaricato di cui al comma precedente il comune anticipa gli importi sospesi, gli interessi di mora richiesti con la seconda diffida e le spese legali per la diffida. Qualora manchino i documenti di cui al comma 2 ovvero la prova dell'interruzione dei termini prescrizionali, il comune immediatamente le richiede al gestore e il termine di 30 giorni del presente comma inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento dei documenti richiesti. Il comune non effettua alcun anticipazione, qualora sia stato pagato l'importo corrispondente alla partecipazione tariffaria, ma non anche gli interessi di mora o le spese legali; in tal caso il gestore richiede al debitore il pagamento degli interessi di mora o delle spese legali.

(7) Per le persone, in riferimento alle quali il comune ha effettuato l'anticipazione ai sensi del comma 6, vengono meno gli obblighi di diffida previsti dal comma 2. Per tali persone il gestore trasmette al comune ed all'avvocato incaricato trimestralmente l'elenco degli importi scaduti della partecipazione tariffaria per i 3 mesi precedenti unitamente alle copie delle richieste di pagamento. Il comune ha l'obbligo di anticipare gli importi scaduti entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco. Tale obbligo non riguarda anche gli interessi di mora.

(8) Il comune informa il gestore e l'avvocato incaricato sulle anticipazioni effettuate ai sensi dei commi 6 e 7.

Art. 5 (Scelta e incarico dell'avvocato)

(1) Il gestore provvede all'incarico dell'avvocato ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni seguenti.

(2) Il gestore può provvedere all'incarico di quegli avvocati che in base ad una convenzione dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano siano iscritti in apposito elenco.

(3) Nella convenzione di cui al comma 2 l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano stabiliscono di comune accordo:

  1. per le prestazioni relative alle diffide, alle verifiche di solvibilità, all'assistenza giuridica ed alla difesa in giudizio il limite massimo degli onorari spettanti all'avvocato;
  2. i presupposti d'accesso degli avvocati, i termini e le modalità di partecipazione nonché la cancellazione dell'iscrizione;
  3. le norme relative al conferimento dell'incarico.

Tale convenzione viene trasmessa all'ordine degli avvocati di Bolzano, la quale cura l'invio agli avvocati iscritti, e pubblicata sui siti internet dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. Con la presentazione delle domande, gli avvocati si assumono, senza riserve, l'obbligo di osservare la convenzione e la disciplina contenuta nel presente regolamento. L'elenco viene predisposto, di comune accordo, dall'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, pubblicato sui siti internet sopra menzionati e aggiornati periodicamente. Dall'iscrizione nell'elenco nasce nessun obbligo per l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, e i gestori; l'avvocato non acquista il diritto al conferimento di un incarico.

(4) La convenzione ha una durata di 5 anni e può essere sciolta anticipatamente di comune accordo dall'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.

(5) I comuni sono obbligati nei confronti dei gestori ad assumersi nell'ambito e nei limiti massimi della convenzione, stabiliti ai sensi dei comma 3, gli onorari pattuiti con gli avvocati. Qualora dal gestore e dall'avvocato non iscritto nell'elenco vengano concordati onorari che eccedono i limiti massimi della convenzione, le spese eccedenti sono a carico del gestore.

(6) Nel contratto, che il gestore stipulerà con un avvocato non iscritto all'elenco di cui al comma 3, deve essere espressamente previsto che l'avvocato è obbligato all'osservanza del presente regolamento.

Art. 6 (Partecipazione dei Comuni alle decisioni dei gestori riguardanti la proposizione della domanda giudiziale o il procedimento per la riscossione coattiva)

(1) Il comune trasmette al gestore ed all'avvocato una presa di posizione riguardo il modo di procedere entro 30 giorni dal ricevimento della presa di posizione dell'avvocato ai sensi dell'articolo 4 comma 5. Il comune può pronunciarsi a favore della proposizione della domanda giudiziale ovvero, per quanto consentito al gestore dalla normativa vigente, della riscossione coattiva o dell'attesa. Il gestore è obbligato ad attenersi alla decisione contenuta nella presa di posizione del comune. Il comune può provvedere alla presa di posizione in ogni momento anche dopo la scadenza del termine dei 30 giorni. In assenza di una presa di posizione il gestore non può provvedere alla proposizione della domanda giudiziale ovvero all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva.

(2) Il comune può in ogni momento d'ufficio o su proposta del gestore o dell'avvocato richiedere al gestore una verifica di solvibilità del debitore a cura dell'avvocato incaricato. Il comune trasmette la relativa presa di posizione al gestore ed all'avvocato incaricato. Il gestore e il comune devono comunicare all'avvocato le informazioni a loro note riguardanti la situazione di reddito e di patrimonio ovvero denominare fonti, dalle quali l'avvocato incaricato può ottenere informazioni sulla situazione di reddito e di patrimonio. In mancanza di una richiesta esplicita del comune le spese per l'effettuata verifica della solvibilità sono a carico del gestore.

(3) Qualora il comune si sia pronunciato a favore della proposizione della domanda giudiziale, il gestore deve trasmettere all'avvocato incaricato il provvedimento riguardante la proposizione della domanda giudiziale e la procura alla lite. Copia di tali documenti va trasmessa al comune. Le trasmissioni devono aver luogo entro 60 giorni dalla ricezione della presa di posizione del comune. Su richiesta motivata del gestore da presentare prima della scadenza del termine dei 60 giorni, il comune può prorogare il termine di ulteriori 60 giorni. L'avvocato incaricato deve trasmettere l'atto di citazione al gestore ed al comune entro 60 giorni dalla ricezione della procura alla lite.

(4) Qualora il comune secondo la presa di posizione si sia pronunciato a favore dell'avvio del procedimento di riscossione coattiva, il gestore è tenuto a trasmettere al comune copia degli atti introduttivi entro 60 giorni dalla ricezione della relativa presa di posizione.

Art. 7 (Partecipazione dei comuni alle decisioni rilevanti dei gestori riguardanti la controversia)

(1) Per tutte le decisioni rilevanti riguardanti le controversie come l'accordo stragiudiziale, il litisconsorzio, la domanda riconvenzionale, la domanda contro la domanda riconvenzionale, l'impugnazione e l'avvio del procedimento di esecuzione va chiesta la presa di posizione del comune. A tal fine l'avvocato incaricato trasmette in tempo utile al gestore ed al comune tutti i documenti e le informazioni, anche relativamente ai termini da osservare, riguardanti la decisione in questione e esprime la propria raccomandazione. In caso di termini perentori la trasmissione è considerata effettuata in tempo utile, quando gli atti del processo in questione, i documenti e le informazioni processuali rilevanti siano pervenuti al comune almeno 15 giorni prima della scadenza del termine. Le proposte scritte ovvero le prese di posizione del debitore relative ad un accordo stragiudiziale vanno trasmesse dall'avvocato unitamente alla sua raccomandazione al gestore ed al comune. Il comune in ogni momento può chiedere all'avvocato ed al gestore una presa di posizione in ordine ad un litisconsorzio, una domanda riconvenzionale o una domanda contro una domanda riconvenzionale. Entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, l'avvocato incaricato trasmette la propria presa di posizione e raccomandazione al gestore ed al comune. Entro lo stesso termine il gestore trasmette la propria presa di posizione al comune ed all'avvocato incaricato.

(2) Fatta salva la facoltà della verifica della solvibilità del debitore a norma dell'articolo 6 comma 2 il comune trasmette al gestore ed all'avvocato incaricato la propria presa di posizione in merito alle decisioni menzionate al comma 1 tenendo conto dei termini comunicati. Il gestore è obbligato ad attenersi alla decisione contenuta nella presa di posizione del comune. In mancanza di una presa di posizione per iscritto del comune il gestore, a seconda dei casi, non può approvare un accordo stragiudiziale, non può provvedere alla chiamata in causa del terzo, alla proposizione della domanda riconvenzionale, della domanda contro la domanda riconvenzionale ovvero all'impugnazione e non può avviare il procedimento di esecuzione forzata.

(3) Quando secondo la presa di posizione del comune deve essere avviato il procedimento di esecuzione forzata, entro 60 giorni della ricezione della relativa presa di posizione l'avvocato incaricato trasmette l'atto giudiziale di avvio di tale procedimento al comune.

Art. 8 (Obblighi di diligenza dei gestori, comuni ed avvocati)

(1)Il gestore inserisce le clausole contrattuali contenute nell'allegato A nel contratto ospite-struttura. 4)

(1/bis) In caso di ammissione a tempo determinato il gestore inserisce le clausole contrattuali contenute nell'allegato B già nella domanda di ammissione. Nella medesima domanda il gestore può prevedere il deposito di una cauzione per la prenotazione del posto letto. 5)

(2) Il gestore deve impedire la prescrizione dei suoi crediti curando anche spontaneamente l'interruzione dei termini prescrizionali. Egli segue le procedure giudiziali e di recupero coattivo con la dovuta diligenza e si attiene in particolare agli obblighi di diligenza di cui ai commi 3, 4 e 5.

(3) Il gestore e il comune devono denominare e consegnare all'avvocato incaricato le informazioni ed i documenti significativi per la diffida, la riscossione coattiva, la procedura giudiziale ed il procedimento di esecuzione forzata. A tal fine l'avvocato chiede per iscritto in tempo utile, anche nel corso dei procedimenti, al gestore ed al comune di trasmettere tutte le informazioni e documenti che siano utili e disponibili, anche per chiarire ovvero scoprire specifiche circostanze di fatto.

(4) Il comune e il gestore nominano un responsabile ed un suo sostituto per i procedimenti, compiti ed obblighi previsti dal presente regolamento e se ne informano a vicenda; ne informano anche l'avvocato incaricato.

(5) Il responsabile di cui al comma 4 deve inoltrare le note, i documenti e gli atti ricevuti all'ufficio competente all'interno dell'ente, deve raccogliere da tale ufficio le decisioni, le prese di posizione, i documenti e gli atti ai sensi del presente regolamento e deve trasmettere questi, in mancanza di diversa disposizione, sempre all'altro ente ed all'avvocato incaricato nel rispetto dei termini previsti.

(6) L'avvocato incaricato, in mancanza di diversa disposizione, ha l'obbligo di trasmettere tutte le note, tutti i documenti ed atti ovvero le relative copie al responsabile del gestore e del comune nel rispetto dei termini previsti.

4)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 1 agosto 2016, n. 22.
5)
L'art. 8, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 1 agosto 2016, n. 22.

Art. 8/bis (Contratto ospite-struttura e domanda di ammissione)

(1) Nel caso di ammissione a tempo indeterminato il contratto ospite-struttura prevede il deposito di una cauzione a carico dell’ospite e dei suoi familiari per la copertura di crediti eventualmente sussistenti al momento della dimissione o del decesso dell’ospite. In caso di comprovata indigenza economica della persona da accogliere e dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, il gestore può prescindere dalla richiesta di deposito di una cauzione.

(2) Salvi i casi di esenzione dal deposito di una cauzione, i crediti relativi all’ultimo mese di ricovero vanno trattenuti e detratti direttamente dalla cauzione.

(3) Per le ammissioni a tempo determinato il contratto ospite-struttura si conclude al momento dell’ammissione definitiva con la controfirma della domanda di ammissione da parte del gestore della residenza per anziani.

(4) La domanda di ammissione e il contratto ospite-struttura sono sottoscritti dal gestore, dalla persona da accogliere e dai familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

(5) Non costituisce valido motivo di diniego, né della domanda di ammissione né dell’anticipazione da parte del comune, la sottoscrizione mancante della domanda o del contratto da parte dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

(6) Nell’ipotesi di sottoscrizioni mancanti, il gestore sollecita per iscritto i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, affinché provvedano a firmare la domanda o il contratto. Decorsi tre mesi dalla relativa notifica, il gestore avvisa le predette persone che, indipendentemente dalla sottoscrizione della domanda o del contratto, sussiste comunque l’obbligo di compartecipazione tariffaria da parte dei familiari, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. 6)

6)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 1 agosto 2016, n. 22.

Art. 9 (Assunzione delle spese procedurali e degli onorari)

(1) Per le persone, in riferimento alle quali il comune abbia effettuato l'anticipazione, il comune sopporta, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, le spese procedurali e gli onorari connessi alle procedure giudiziali e di recupero coattivo, che in virtù di un accordo stragiudiziale o di una sentenza passata in giudicato non debbano essere sopportate dal debitore o che non siano riscosse dal debitore.

(2) Il comune versa al gestore le spese procedurali che maturano nel corso dei processi nonché, nei limiti indicati dall'articolo 5, gli onorari spettanti all'avvocato. L'avvocato incaricato trasmette al gestore ed al comune la relativa richiesta di pagamento. Il gestore effettua il versamento a favore dell'avvocato. Il comune versa al gestore le spese procedurali nonché gli onorari per le prestazioni in questione spettanti all'avvocato ai sensi dell'articolo 5 entro 30 giorni dalla ricezione della quietanza di pagamento da parte del gestore. Qualora il comune accerti, che per le prestazioni messe in conto dall'avvocato non siano state trasmesse al comune gli atti processuali connessi come atti di citazione e comparse di risposta, ai sensi del presente regolamento, il versamento non va effettuato. Ciò vale anche qualora il comune accerti che la propria presa di posizione non è stata osservata.

(3) Il comune versa al gestore le spese procedurali e gli onorari, che derivano al gestore da una sentenza passata in giudicato, entro 30 giorni dalla ricezione della quietanza di pagamento da parte del gestore. Tale versamento non ha luogo, qualora la sentenza non sia stata trasmessa al comune in tempo utile oppure la relativa presa di posizione del comune non sia stata osservata.

(4) Qualora il debitore, in virtù di un accordo stragiudiziale o di una sentenza passata in giudicato, paghi al gestore in tutto o in parte le sue spese procedurali e legali, comprese gli onorari spettanti all'avvocato, il gestore versa al comune gli importi corrisposti dal debitore nei limiti degli importi versati ai sensi del comma 2 entro 30 giorni del pagamento del debitore.

Art. 10 (Restituzione degli importi anticipati)

(1) Il gestore assume le spese relative alle procedure giudiziali e di recupero coattivo e degli onorari, restituisce per intero gli importi anticipati ovvero versati ai sensi degli Art. 4 e 9 al comune, quando ricorra anche uno soltanto dei seguenti casi:

  1. il gestore non ha trasmesso al comune copia della procura alla lite e della decisione dell'organo competente sulla proposizione della domanda giudiziale entro il termine previsto dall'articolo 6 comma 3;
  2. il gestore non ha trasmesso la copia degli atti introduttivi del procedimento di riscossione coattiva entro il termine previsto dall'articolo 6 comma 4;
  3. il gestore, in violazione dell'articolo 7 comma 1, non ha trasmesso al comune una proposta del debitore relativa ad un accordo stragiudiziale;
  4. al comune, in violazione dell'articolo 7 comma 1, non è stata trasmessa la sentenza unitamente alla presa di posizione dell'avvocato in tempo utile;
  5. al comune, in violazione dell'articolo 7 comma 1, non è stato trasmesso in tempo utile l'atto di impugnazione del debitore unitamente alla presa di posizione dell'avvocato;
  6. il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha conferito la procura alla lite o ha dato avvio al procedimento di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1;
  7. il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha approvato un accordo stragiudiziale ai sensi dell'articolo 7 comma 2;
  8. il gestore, in violazione della presa di posizione del comune, non ha approvato l'accordo stragiudiziale approvato dal debitore ai sensi dell'articolo 7 comma 2;
  9. il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha effettuato l'estensione della lite ad una pluralità di soggetti, ha proposto una domanda riconvenzionale o una domanda contro la domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 7 commi 1, 3 e 4;
  10. il gestore, in violazione della presa di posizione del comune, non ha provveduto all'estensione della lite ad una pluralità di soggetti, alla proposizione di una domanda riconvenzionale o di una domanda contro la domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 7;
  11. il gestore, in violazione dell'articolo 7 comma 2, ha proposto, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, mezzi di impugnazione ovvero ha avviato il procedimento di esecuzione forzata;
  12. il gestore, in violazione dell'articolo 7 comma 2, non ha proposto, in violazione della presa di posizione del comune, mezzi di impugnazione ovvero non ha avviato il procedimento di esecuzione forzata;
  13. il gestore non ha provveduto all'interruzione dei termini prescrizionali ai sensi dell'articolo 8 comma 2.

(2) Il gestore restituisce per intero gli importi anticipati ovvero versati ai sensi degli articoli 4 e 9 al comune qualora si accerti che il gestore abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 3 e che la violazione accertata sia stata la causa del mancato o parziale accoglimento della domanda giudiziale del gestore ovvero dell'accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del debitore. Una violazione ricorre fra l'altro anche quando informazioni, documenti o atti significativi per la vertenza, nonostante la loro disponibilità, non siano stati trasmessi affatto, siano stati trasmessi in maniera incompleta o non in tempo utile ovvero quando siano stati forniti delle informazioni significativi per la vertenza non corrispondenti ai fatti.

(3) Il gestore provvede alle restituzioni previste dai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di restituzione del comune.

(4) Dalla data di trasmissione della richiesta di restituzione a norma del comma 3 vengono a mancare in riferimento al debitore interessato, in deroga agli articoli 4 e 9, gli obblighi del comune di effettuare anticipazioni e di assumere le spese procedurali e gli onorari.

Art. 11 (Restituzione della partecipazione tariffaria al comune)

(1) Il gestore restituisce al comune gli importi effettivamente recuperati in seguito alle procedure giudiziali o di recupero coattivo, ad un accordo stragiudiziale o con altre modalità entro 30 giorni dalla riscossione da parte del gestore.

Art. 12 (Convenzioni)

(1) Mediante convenzione il gestore e il comune interessato stabiliscono, nel rispetto e nei limiti della regolamentazione valida a livello provinciale contenuta nel presente regolamento, forme di gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 7/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modificazioni; le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 1 a 11 si applicano comunque anche in mancanza della convenzione qui prevista.

(2) Le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 1 a 11 vanno inserite nella convenzione di cui al comma 1, si applicano in ogni caso, anche in mancanza di apposita clausola e prevalgono sulle clausole convenzionali contrarie. Nell'ambito della disciplina contenuta nei commi seguenti possono essere convenute delle integrazioni delle disposizioni menzionate.

(3) Può essere convenuto quanto segue:

  1. la partecipazione del comune, per quanto sia possibile per legge, alla scelta dell'avvocato ed il conferimento del relativo incarico a cura del gestore;
  2. la tenuta di riunioni per la discussione dei casi al fine della rilevazione delle informazioni, dei documenti e degli atti significativi per il procedimento; gli obblighi di cui all'articolo 8 comma 3 e in particolare quelli di trasmissione rimangono fermi;
  3. l'assunzione delle spese procedurali, comprensive degli onorari, e l'anticipazione degli importi sospesi per le procedure in essere, per le quali non vi è ancora stata una sentenza passata in giudicato al momento dell’entrata in vigore dell’accordo previsto dal presente articolo.

(4) Quando la convenzione preveda l'assunzione delle spese procedurali e l'anticipazione degli importi sospesi ai sensi del comma 3 lettera c) per ciascun procedimento pendente va indicato il rispettivo stato al momento della stipula della convenzione e va disciplinata la trasmissione degli atti del relativo procedimento al comune. Il gestore deve fare in modo che l'avvocato incaricato si attenga alle disposizioni del presente regolamento. Ai procedimenti pendenti si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

 

Allegato A) 7)
Clausole contrattuali per il contratto ospite-struttura
(articolo 8, comma 1)

Articolo 1 (Tariffa e modalità di pagamento)

1. L’ospite è obbligato a corrispondere, entro 20 giorni dal ricevimento della relativa fattura, la tariffa base intera ovvero la tariffa calcolata sulla base della sua situazione reddituale e patrimoniale, accertata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La tariffa base è aumentata di un importo pari all’assegno di cura o all’indennità di accompagnamento direttamente percepiti dall’ospite nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

2. La tariffa viene rideterminata annualmente nel rispetto della vigente normativa provinciale e comunicata all’ospite entro gennaio.

3. L’ospite e i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria possono presentare domanda di riduzione tariffaria. La domanda deve essere presentata all’ente territorialmente competente, il quale calcola l’importo della tariffa a carico delle singole persone in base alla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.

4. Al momento della sottoscrizione del contratto, l’ospite e i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria devono corrispondere al gestore la somma di euro __________ 1 a titolo di cauzione.

5. Salvo quanto disposto al comma 4, se il gestore, anche sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti, accerta l’indigenza economica dell’ospite e dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria, si prescinde dal deposito di una cauzione. L’ospite, consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di aver rilasciato informazioni complete e corrispondenti al vero relativamente alla sua situazione economica e a quella dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria.

6. Il gestore è autorizzato a trattenere la cauzione a copertura di fatture che al momento della dimissione o del decesso dell'ospite risultino non saldate. Eventuali importi residui verranno restituiti dal gestore agli aventi diritto entro 30 giorni dalla dimissione o dal decesso dell’ospite.

7. Sono fatturati sia il giorno dell’accettazione che il giorno della dimissione.

8. I giorni di assenza vengono fatturati secondo le disposizioni della relativa deliberazione della Giunta provinciale.

1L'importo deve corrispondere almeno a quello della tariffa base mensile stabilita dalla rispettiva residenza per anziani e non può superare quello di due mensilità.

 

Articolo 2 (Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'ospite e/o i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria e la residenza per anziani è competente il Foro di Bolzano.

 

Articolo 3 (Rinuncia ad eccezioni)

1. L'ospite dichiara di rinunciare a sollevare in futuro eccezioni in relazione all’ammontare dell’aliquota ovvero della tariffa base, che viene comunicata annualmente agli ospiti entro il mese di gennaio o dietro semplice richiesta alla segreteria della residenza per anziani.

 

Articolo 4 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa)

1. L'ospite e il suo nucleo familiare ristretto, obbligati al pagamento della tariffa ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, dichiarano e si obbligano a risponderne in solido e per intero nei confronti della residenza per anziani.

2. I componenti dei nuclei familiari collegati dichiarano e si obbligano nei confronti della residenza per anziani a rispondere in solido e per intero del pagamento della parte di tariffa non coperta dall'ospite e dal suo nucleo familiare ristretto.

3. L’ospite autorizza il gestore a informare per iscritto i propri familiari dell’obbligo di pagamento ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modiche, e fornisce allo stesso i dati a tal fine necessari (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di telefono).

(Luogo e data)

 

L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno

 

_____________________

 

I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

 

Il direttore/La direttrice della struttura

 

 

__________________

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. l'ospite ovvero il tutore/curatore/ amministratore di sostegno, nonché i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria dichiarano di aver preso conoscenza dell’articolo 1 (Tariffa e modalità di pagamento), commi 1, 4 e 5, articolo 2 (Foro competente), articolo 3 (Rinuncia ad eccezioni) e articolo 4 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa) del presente contratto e di approvarli espressamente.

 

L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno

 

_____________________

I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria

 

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_____________________

 

7)
L'allegato A) è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 1 agosto 2016, n. 22.

Allegato B) 8)
Clausole contrattuali per l’ammissione a tempo determinato
(articolo 8, comma 1/bis)

Articolo 1 (Tariffa e modalità di pagamento)

1. L’ospite è obbligato a corrispondere, entro 20 giorni dal ricevimento della relativa fattura, la tariffa base intera ovvero la tariffa calcolata sulla base della sua situazione reddituale e patrimoniale, accertata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La tariffa base è aumentata di un importo pari all’assegno di cura o all’indennità di accompagnamento direttamente percepiti dall’ospite nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

2. La tariffa viene rideterminata annualmente nel rispetto della vigente normativa provinciale e comunicata all’ospite entro gennaio.

3. L’ospite ed i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria possono presentare domanda di riduzione tariffaria. La domanda deve essere presentata all’ente territorialmente competente, il quale calcola l’importo della tariffa a carico delle singole persone in base alla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.

4. Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione l’ospite e i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, corrispondono al gestore la somma di euro _______1 a titolo di cauzione per la prenotazione.

5. La cauzione per la prenotazione è detratta dall’importo della prima fattura. In caso di rinuncia al posto letto, essa verrà rimborsata al più tardi trenta giorni prima del giorno concordato per l’ammissione. Se la rinuncia avviene dopo tale termine, la cauzione verrà rimborsata solo per motivi validi e comprovabili.

6. Sono fatturati sia il giorno dell’accettazione che il giorno della dimissione.

7. I giorni di assenza vengono fatturati secondo le disposizioni della relativa deliberazione della Giunta provinciale.

1La cauzione non può superare l’importo corrispondente alla tariffa base calcolata per sette giorni.

 

Articolo 2 (Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'ospite e/o i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria e la residenza per anziani è competente il Foro di Bolzano.

Articolo 3 (Rinuncia ad eccezioni)

1. L'ospite dichiara di rinunciare a sollevare in futuro eccezioni in relazione all’ammontare dell’aliquota ovvero della tariffa base, che viene comunicata annualmente agli ospiti entro il mese di gennaio o dietro semplice richiesta alla segreteria della residenza per anziani.

 

Articolo 4 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa)

1. L'ospite e il suo nucleo familiare ristretto, obbligati al pagamento della tariffa ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, dichiarano e si obbligano a risponderne in solido e per intero nei confronti della residenza per anziani.

2. I componenti dei nuclei familiari collegati dichiarano e si obbligano nei confronti della residenza per anziani a rispondere in solido e per intero del pagamento della parte di tariffa non coperta dall'ospite e dal suo nucleo familiare ristretto.

 

(Luogo e data)

 

L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno

 

_____________________

 

I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria

 

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Il direttore/La direttrice della struttura

 

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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. l'ospite ovvero il tutore/curatore/ amministratore di sostegno, nonché i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria dichiarano di aver preso conoscenza dell’articolo 1 (Tariffa e modalità di pagamento), commi 1, 4 e 5, articolo 2 (Foro competente), articolo 3 (Rinuncia ad eccezioni) e articolo 4 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa) del presente contratto e di approvarli espressamente.

 

L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno

 

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I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria

 

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8)
L'allegato B) è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 1 agosto 2016, n. 22.

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) Il decreto entra in vigore il 1° luglio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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