Articolo 1 (Tariffa e modalità di pagamento)
1. L’ospite è obbligato a corrispondere, entro 20 giorni dal ricevimento della relativa fattura, la tariffa base intera ovvero la tariffa calcolata sulla base della sua situazione reddituale e patrimoniale, accertata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La tariffa base è aumentata di un importo pari all’assegno di cura o all’indennità di accompagnamento direttamente percepiti dall’ospite nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.
2. La tariffa viene rideterminata annualmente nel rispetto della vigente normativa provinciale e comunicata all’ospite entro gennaio.
3. L’ospite e i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria possono presentare domanda di riduzione tariffaria. La domanda deve essere presentata all’ente territorialmente competente, il quale calcola l’importo della tariffa a carico delle singole persone in base alla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.
4. Al momento della sottoscrizione del contratto, l’ospite e i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria devono corrispondere al gestore la somma di euro __________ 1 a titolo di cauzione.
5. Salvo quanto disposto al comma 4, se il gestore, anche sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti, accerta l’indigenza economica dell’ospite e dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria, si prescinde dal deposito di una cauzione. L’ospite, consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di aver rilasciato informazioni complete e corrispondenti al vero relativamente alla sua situazione economica e a quella dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria.
6. Il gestore è autorizzato a trattenere la cauzione a copertura di fatture che al momento della dimissione o del decesso dell'ospite risultino non saldate. Eventuali importi residui verranno restituiti dal gestore agli aventi diritto entro 30 giorni dalla dimissione o dal decesso dell’ospite.
7. Sono fatturati sia il giorno dell’accettazione che il giorno della dimissione.
8. I giorni di assenza vengono fatturati secondo le disposizioni della relativa deliberazione della Giunta provinciale.
| 1L'importo deve corrispondere almeno a quello della tariffa base mensile stabilita dalla rispettiva residenza per anziani e non può superare quello di due mensilità. |
Articolo 2 (Foro competente)
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'ospite e/o i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria e la residenza per anziani è competente il Foro di Bolzano.
Articolo 3 (Rinuncia ad eccezioni)
1. L'ospite dichiara di rinunciare a sollevare in futuro eccezioni in relazione all’ammontare dell’aliquota ovvero della tariffa base, che viene comunicata annualmente agli ospiti entro il mese di gennaio o dietro semplice richiesta alla segreteria della residenza per anziani.
Articolo 4 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa)
1. L'ospite e il suo nucleo familiare ristretto, obbligati al pagamento della tariffa ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, dichiarano e si obbligano a risponderne in solido e per intero nei confronti della residenza per anziani.
2. I componenti dei nuclei familiari collegati dichiarano e si obbligano nei confronti della residenza per anziani a rispondere in solido e per intero del pagamento della parte di tariffa non coperta dall'ospite e dal suo nucleo familiare ristretto.
3. L’ospite autorizza il gestore a informare per iscritto i propri familiari dell’obbligo di pagamento ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modiche, e fornisce allo stesso i dati a tal fine necessari (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di telefono).
(Luogo e data)
L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno
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I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria
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Il direttore/La direttrice della struttura
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. l'ospite ovvero il tutore/curatore/ amministratore di sostegno, nonché i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria dichiarano di aver preso conoscenza dell’articolo 1 (Tariffa e modalità di pagamento), commi 1, 4 e 5, articolo 2 (Foro competente), articolo 3 (Rinuncia ad eccezioni) e articolo 4 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa) del presente contratto e di approvarli espressamente.
L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno
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I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria
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